Ddl anticorruzione approvato alla Camera

Redazione 14/06/12
Scarica PDF Stampa
Nella seduta di oggi la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge, già approvato dal Senato, concernente Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione (C. 4434-A e abb.).

Maggioranza risicata per il Governo, che perde più di 100 voti: i sì sono stati infatti 354, 102 astenuti, 25 i no.

Il provvedimento torna ora all’esame dell’altro ramo del Parlamento, il Senato, per la terza lettura.

Questi i punti chiave del ddl, sui quali il Governo ha incassato ieri i tre voti di fiducia:

Incandidabilità. Secondo l’articolo 10 del ddl, non potranno più essere eletti quanti hanno ricevuto una condanna definitiva. Entro un anno dall’entrata in vigore della legge, il Governo dovrà adottare un decreto legislativo con le norme sulla incandidabilità alla carica di parlamentare europeo, deputato e senatore; alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali. Per chi ha commesso reati gravi, il ddl introduce il divieto di ricoprire le cariche di presidente e di componente del Cda dei consorzi, di presidente e di componente dei Consigli e delle Giunte delle unioni di Comuni, di consigliere di amministrazione e di presidente delle aziende speciali, di presidente e di componente degli organi esecutivi delle Comunità montane. L’incandidabilità presuppone però il passaggio in giudicato delle sentenze di condanna. Il divieto riguarda reati gravi come quelli di mafia e quelli contro la Pubblica amministrazione. Per gli altri reati le condanne previste sono quelle oltre i tre anni.

Traffico di influenze. Si introducono, all’articolo 13 del ddl, i nuovi reati di concussione per induzione, traffico illecito di influenze e corruzione per l’esercizio della funzione. Le nuove norme prevedono che il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che abusi della sua funzione o dei suoi poteri, inducendo a dare o a promettere indebitamente allo stesso pubblico ufficiale o ad una terza persona denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da 3 a 8 anni. Per il traffico di influenze illecite, si stabilisce che chiunque, fuori dai casi di concorso in altri reati, “sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita, ovvero per remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio“, sia punito con la reclusione da uno a 3 anni. Identica pena è prevista per chi dia o prometta denaro o altri vantaggi di carattere patrimoniale. La pena viene aumentata nel caso in cui chi indebitamente fa dare o promettere denaro o altri vantaggi patrimoniali ha la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Le pene sono ulteriormente aumentate nel caso in cui i fatti siano commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie.

La corruzione tra privati. L’articolo 14 introduce il reato di corruzione tra privati, punito con la reclusione da uno a 3 anni, raddoppiati in caso di società quotate, attraverso la modifica dell’articolo 2635 del codice civile sulle disposizioni penali in materia di società e consorzi. “Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sè o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti -si legge nel testo approvato dalla Camera- con la reclusione da uno a tre anni“.

Qui, il testo del ddl anticorruzione

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento