Cassazione, vietato indottrinare il proprio figlio al proprio credo religioso

Redazione 14/06/12
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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9546 dello 12 giugno scorso, ha respinto il ricorso di una mamma divenuta testimone di Geova, alla quale la Corte d’Appello di Firenze, in sede di decisione sull’affidamento del bambino, aveva categoricamente vietato di coinvolgere il piccolo nel nuovo credo religioso.

Al momento della nascita del figlio, la donna aveva consentito che venisse battezzato e seguisse una formazione religiosa cattolica, ma in seguito alla sua conversione, erano cominciati a sorgere problemi con il marito circa l’educazione religiosa del piccolo, sfociati poi nella separazione della coppia.

I giudici d’appello, in merito all’affidamento del minore, hanno deciso di optare per quello condiviso e di collocare il minore presso la casa della madre alla quale, però, è stato imposto l’obbligo di non indottrinare il bambino al “nuovo” credo religioso per evitargli qualsiasi pregiudizio.

La donna si è quindi rivolta ai giudici della Cassazione sostenendo che “il giudice (d’Appello) non possa […] imporre precisi limiti ai contenuti del suo rapporto con il figlio ed alle forme della loro comunicazione ed interazione, comprimendo le prerogative materne in punto d’istruzione ed educazione della prole, discriminandola rispetto al padre (cattolico o agnostico), in ragione della sua diversa confessione religiosa, […] e limitando il suo diritto di professare liberamente tale sua fede in presenza del minore che prevalentemente convive con lei”.

Tuttavia, la Suprema Corte, ha respinto il ricorso chiarendo che “l’art. 155 cod. civ., in tema di provvedimenti riguardo ai figli nella separazione personale dei coniugi, consente al giudice di fissare le modalità della loro presenza presso ciascun genitore e di adottare ogni altro provvedimento ad essi relativo, attenendosi al criterio fondamentale rappresentato dal superiore interesse della prole, che assume rilievo sistematico centrale nell’ordinamento dei rapporti di filiazione, fondato sull’art. 30 della Costituzione.

L’esercizio in concreto di tale potere, dunque, deve costituire espressione di conveniente protezione ( art. 31, comma 2 Cost.) del preminente diritto dei figli alla salute e ad una crescita serena ed equilibrata e può assumere anche profili contenitivi dei rubricati diritti e libertà fondamentali individuali, ove le relative esteriorizzazioni determinino conseguenze pregiudizievoli per la prole che vi presenzi, compromettendone la salute psico-fisica e lo sviluppo; tali conseguenze, infatti, oltre a legittimare le previste limitazioni ai richiamati diritti e libertà fondamentali contemplati in testi sovranazionali, implicano in ambito nazionale il non consentito superamento dei limiti di compatibilità con i pari diritti e libertà altrui e con i concorrenti doveri di genitore fissati nell’art 30, primo comma della Costituzione e nell’art. 147 del codice civile”.

Dunque, in questo caso, l’avversata limitazione appare, come affermano i giudici di legittimità, “ineccepibilmente aderente al dettato normativo, avendo la Corte d’Appello assunto a parametro di riferimento l’interesse preminente del minore, interesse che, all’esito dell’insindacabile valutazione discrezionale delle risultanze istruttorie, sorretta da puntuale ed adeguato riscontro argomentativo, hanno ritenuto pregiudicato non già per loro soggettivi pregiudizi religiosi o per i connotati propri del movimento dei Testimoni di Geova, ma per gli effetti, specificamente evidenziati, dannosi per l’equilibrio e la salute psichica del figlio delle parti, ancora in tenera età, indotti dai contegni materni conseguenti e correlati all’adesione a tale confessione religiosa ed inseritesi in un contesto di vita del minore già reso particolarmente delicato dalla separazione dei genitori”.

Qui il testo integrale della sentenza n. 9546/2012 della Cassazione

 

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