Decreto Sviluppo e riforma della Protezione Civile: ultime novità

Redazione 13/06/12
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Nuove assunzioni, operatività del Sistri, idrocarburi: sono le tracce principali del decreto sviluppo che dovrebbe (o potrebbe?) arrivare venerdì in Cdm. A quanto si apprende, la copertura potrebbe arrivare da un diverso regime di tassazione per le polizze emesse dalle compagnie assicurative estere che operano in Italia equiparandole a quelle italiane. Il tutto mentre, alla Camera, è approdato il testo della riforma della Protezione Civile varata dal Governo Monti.

Partendo dalle assunzioni qualificate, la bozza prevede un credito d’imposta del 35%, con un limite massimo pari a 200 mila euro, per le imprese che assumeranno a tempo indeterminato personale altamente qualificato (nella versione precedente, bonus al 100% con un tetto di 300 mila euro). Il Sistri – sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) sarà invece sospeso fino al 31 dicembre 2013 quando tornerà in vigore al fine di consentire la prosecuzione delle attività necessarie per la verifica del funzionamento del sistema. Poi, il limite delle 12 miglia dal perimetro delle aree marine e costiere protette per la ricerca degli idrocarburi, che viene confermato anche se nella bozza si prevede che tale limite possa essere “ridotto, sino a non meno di 7 miglia, per le attività individuate d’intesa fra i ministri dello Sviluppo economico e dell’Ambiente, in relazione agli obiettivi della politica energetica nazionale”.

Capitolo Protezione Civile: il decreto mira a riportare l’operatività dell’ente nell’alveo originario delle competenze attribuite dalla legge istitutiva, che è riconducibile, prevalentemente, alla necessità di fronteggiare gli eventi calamitosi, e a rendere più incisivi gli interventi nella gestione delle emergenze. Tra le modifiche più importanti, la fissazione di una durata massima dello stato di emergenza per un periodo di 60 giorni, prorogabili o rinnovabili di regola per non più di 40 giorni; la possibilità di dichiarare lo stato di emergenza anche nell’imminenza del verificarsi degli eventi; l’emanazione delle ordinanze da parte del Capo del Dipartimento della Protezione civile; la limitazione della previsione del concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze – per i profili di carattere finanziario – alle ordinanze emanate dopo venti giorni dalla dichiarazione dello stato di emergenza.

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