Permessi per assistenza ai disabili, illustrate le modifiche alla normativa

Redazione 24/05/12
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Con una circolare pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 maggio 2012, il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ha illustrato le novità introdotte dalle ultime disposizioni legislative riguardo alle Legge 104/92 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.”

In particolare, è in vigore dall’11 agosto 2011 il decreto legislativo n. 119/11 che ha apportato modifiche al regime dei permessi e del congedo straordinario per l’assistenza delle persone in situazione di handicap grave.

Le novità riguardano:

– il prolungamento del congedo parentale nel caso di minori disabili;

– le modifiche alla disciplina del congedo biennale;

– il regime del cumulo dei permessi per l’assistenza a più persone in situazione di handicap grave;

– la necessità di documentazione a supporto del permesso nel caso di assistenza nei confronti di persone disabili residenti ad oltre 150 Km di distanza stradale rispetto alla residenza del lavoratore.

Tra gli aspetti chiariti dalla Circolare, quelli relativi al prolungamento del congedo parentale. Il decreto 119/2011 ne ridefinisce la durata complessiva nell’ipotesi in cui il minore abbia un handicap grave.

I genitori, anche adottivi, con bambini fino a tre anni di età hanno la possibilità di fruire, in alternativa, dei tre giorni di permesso mensile ovvero delle due ore di riposo giornaliere o del prolungamento del congedo parentale; i genitori, anche adottivi, con bambini oltre i tre anni e fino agli otto anni di vita possono beneficiare, in alternativa, dei tre giorni di permesso mensile ovvero del prolungamento del congedo parentale; i genitori, anche adottivi, con figli oltre gli otto anni di età possono fruire dei tre giorni di permesso mensile. Il prolungamento del congedo è accordato «a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.

Cumulo dei permessi e documentazione a supporto

Riguardo al cumulo dei permessi per l’assistenza a più persone in situazione di handicap grave, il decreto legislativo n. 119 del 2011 restringe la platea dei legittimati alla fruizione dei permessi.

La disposizione, chiarisce la Circolare n.1/12, va intesa nel senso che il cumulo di più permessi in capo allo stesso lavoratore è ammissibile solo a condizione che il famigliare da assistere sia il coniuge o un parente o un affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora entrambi i genitori o il coniuge della persona in situazione di handicap grave abbiano compiuto i 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti e il cumulo delle agevolazioni sarà consentito al massimo per l’assistenza nell’ambito del secondo grado di parentela o affinità.

Per la documentazione circa il raggiungimento del luogo di residenza della persona da assistere, il decreto 119 ha aggiunto all’art. 33 della L.104/92 il comma 3 bis.

In base alla nuova previsione, il lavoratore che fruisce dei permessi dovrà provare di essersi effettivamente recato, nei giorni di fruizione degli stessi, presso la residenza del famigliare da assistere, mediante l’esibizione del titolo di viaggio o altra documentazione idonea (a mero titolo di esempio, ricevuta del pedaggio autostradale, dichiarazione del medico o della struttura sanitaria presso cui la persona disabile e’ stata accompagnata, biglietto del mezzo pubblico utilizzato per lo spostamento in loco), la cui adeguatezza verrà valutata dall’amministrazione di riferimento.

L’assenza non potrà essere giustificata a titolo di permesso ex lege n. 104 del 1992 nell’ipotesi in cui il lavoratore non riesca a produrre al datore l’idonea documentazione. La disposizione fa riferimento al luogo di residenza del dipendente e della persona in situazione di handicap grave. Il presupposto per l’applicazione della norma è quello del luogo in cui è fissata la residenza anagrafica per entrambi i soggetti interessati. Considerato che la finalità della norma è quella di assicurare l’assistenza alle persone disabili, in base alla legge occorre far riferimento alla residenza, che è la dimora abituale della persona, mentre non è possibile considerare il domicilio.

Redazione

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