CGUE, no a ecoetichettature determinate negli appalti di fornitura

Redazione 14/05/12
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Nella recentissima sentenza del 10 maggio 2012, la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che un’amministrazione, nell’ambito di una gara di appalto di fornitura, sebbene possa richiedere che i prodotti da fornire provengano dall’agricoltura biologica o dal commercio equo-solidale, non può imporre che tali prodotti presentino un’ecoetichettatura determinata, costituendo ciò “una specifica tecnica incompatibile con l’articolo 23, paragrafo 6, della direttiva 2004/18/CE” , dovendo invece “utilizzare specifiche dettagliate”.

Con tale decisione espressa nella causa c-368/10, la Corte ha bocciato il bando di gara d’appalto per la fornitura e la gestione di distributori automatici per il caffè nella provincia olandese NoordHolland, con il quale l’ente appaltante, sottolineando l’importanza data dalla provincia all’aumento nell’impiego di prodotti biologici e del commercio equo e solidale nelle macchine automatiche per il caffè, richiedeva che gli ingredienti quali il latte, lo zucchero e il cacao, dovevano essere conformi, per quanto possibile, ai due marchi di qualità «MAX HAVELAAR e EKO» già impiegati per il consumo del tè e del caffè.

La Commissione europea, deducendo una violazione della Direttiva 2004/18/CE sull’aggiudicazione degli appalti pubblici, proponeva ricorso per inadempimento contro i Paesi Bassi, che ha trovato l’epilogo nella sentenza su citata.

E’ stato ritenuto, inoltre, dai Giudici del Lussemburgo, che l’amministrazione appaltante ha stabilito criteri di aggiudicazione incompatibili con l’articolo 53, paragrafo 1, lettera a) della stessa direttiva, per aver previsto nell’ambito della selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’assegnazione di un punteggio maggiore per i prodotti che presentavano determinati marchi di qualità “senza aver elencato i criteri sottesi a tali marchi di qualità né aver autorizzato che fosse fornita con ogni mezzo appropriato la prova che un prodotto soddisfaceva tali criteri sottesi”.

Infine, la Corte ha rilevato che l’amministrazione nell’imporre – a titolo di requisiti di idoneità e di livelli minimi di capacità enunciati nel capitolato d’oneri – che “gli offerenti devono soddisfare «i criteri di sostenibilità degli acquisti e di responsabilità sociale delle imprese», indicare come soddisfano tali criteri e «contribuiscono al miglioramento della sostenibilità del mercato del caffè e ad una produzione del caffè responsabile sotto il profilo ambientale, sociale ed economico”, ha stabilito un livello minimo di capacità tecnica non autorizzato dagli articoli 44, paragrafo 2, e 48 della medesima direttiva, costituendo inoltre tale condizione una clausola contraria all’obbligo di trasparenza previsto dall’articolo 2.

Qui il testo integrale della sentenza della Corte (Terza sezione) 10 maggio 2012 

Redazione

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