Libero Blog in Libero Stato

Redazione 12/05/12
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I blog non sono testate giornalistiche e non devono essere registrati in tribunale. Di conseguenza non possono essere chiusi perché colpevoli del reato di stampa clandestina previsto dalla legge 47 dell’8 febbraio 1948, meglio conosciuta come legge sulla stampa.

E’ questo il principio di diritto sancito dalla sentenza, già definita storica, della Terza Sezione della Corte di Cassazione arrivata ieri, e con cui è stato assolto il giornalista e blogger siciliano Carlo Ruta, giudicato colpevole di stampa clandestina in primo e secondo grado. “Il fatto non sussiste” recita il verdetto. Le motivazioni si attendono nelle prossime settimane.

La vicenda ha origine nel 2004, quando Ruta viene querelato per diffamazione dal procuratore della Repubblica di Ragusa Agostino Fera per aver pubblicato sul suo blog “accadeinsicilia.net” alcuni documenti relativi all’assassinio del giornalista Giovanni Spampinato, ucciso a Ragusa nel 1972 a soli 22 anni.

Alla fine del processo, nel 2008, il Tribunale di Modica condanna il giornalista sia per il reato di diffamazione che per quello di stampa clandestina. Il blog, secondo il giudice di primo grado, è una testata come lo sono i quotidiani e senza la registrazione è “clandestino”, pertanto deve essere chiuso. Considerare infatti il blog alla stregua di un “prodotto editoriale” ex legge nl. 62/2001, vuol dire inquadrarlo come “stampa periodica”, e pertanto deve essere registrato presso il Tribunale competente. Una sentenza confermata nel 2011 anche dalla Corte d’Appello di Catania.

Ieri la sentenza che finalmente fa chiarezza sulla natura dei “diari della rete” e che soprattutto costituisce un punto di partenza per ripensare la legislazione sulla stampa in Italia. La Suprema Corte è ferma nell’affermare che un blog non è di per sé un prodotto editoriale e la figura del blogger non è sovrapponibile a quella del giornalista.

Anche se la rete è cauta.”È una sentenza che fissa un principioscrive il vicedirettore di LeggiOggi.it  Guido Scorza sul suo blog tuttavia il quadro normativo interpretato ed applicato dai Giudici di Modica e da quelli di Catania è, ancora, quello, ambiguo e confuso, sulla cui base questi ultimi sono pervenuti alle conclusioni ora travolte dalle decisione della Cassazione“.

 

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