Decreto semplificazione, oggi l’esame della Camera

Redazione 03/04/12
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Oggi in Aula l’esame del disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

Qui il testo del disegno di legge trasmesso dal Senato il 29 marzo 2012.

Qui  la relazione della Commissione

Il decreto-legge n. 5 del 2012, Semplificazione e sviluppo, si inserisce nel solco già tracciato dai decreti-legge n. 112 e 200 del 2008, che hanno perseguito il duplice obiettivo della semplificazione normativa ed amministrativa.

Si affianca, inoltre, ed in qualche caso si intreccia con il decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che riguarda il tema contiguo delle liberalizzazioni.

Nel testo che torna all’esame della Camera il provvedimento si compone di 75 articoli (dodici in più rispetto alla versione approvata dal Consiglio dei ministri), che incidono su un ampio spettro di settori normativi e recano misure finalisticamente orientate:

– a favorire la semplificazione in favore dei cittadini e per le imprese, ad esempio mediante l’introduzione di disposizioni finalizzate a ridurre gli adempimenti necessari all’attività delle imprese (intervenendo sia sulle materie delle autorizzazioni, dei controlli e delle procedure pubbliche di appalto, sia sulle materie del lavoro e dell’ambiente), ovvero finalizzate a snellire procedimenti amministrativi, a migliorare l’efficienza della Pubblica Amministrazione, ad incentivare la digitalizzazione di documenti da conservare o produrre;

– a fornire sostegno ed impulso allo sviluppo del sistema economico, attraverso disposizioni che incidono sulla materia dell’innovazione tecnologica, dell’università, dell’istruzione, delle strutture energetiche e del turismo.

Il provvedimento ha carattere essenzialmente ordinamentale e demanda la sua attuazione a numerosi adempimenti (regolamenti di attuazione e di delegificazione, decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, decreti interministeriali, decreti ministeriali; altre disposizioni prevedono la stipula di convenzioni, l’adozione di linee guida e di provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Dogane); alcune disposizioni introducono misure di carattere sperimentale, per esempio in materia di semplificazione amministrativa.

Tra le maggiori novità introdotte durante l’iter parlamentare si segnalano:

– l’articolo 31-bis, che, al fine di rilanciare lo sviluppo dei territori terremotati dell’Abruzzo, prevede l’istituzione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale “Gran Sasso Science Institute (GSSI)”

– l’integrazione dell’articolo 50, finalizzata al superamento del blocco della consistenza degli organici della scuola, previsto dall’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 98/2011, in relazione all’andamento della popolazione scolastica

l’abrogazione di 297 atti normativi, a fronte dei 15 originariamente previsti.

Durante l’esame al Senato, sono stati modificati gli articoli 38, 44 e 47, nonché la tabella recante gli atti normativi abrogati a far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione, al fine di espungerne la voce relativa al comma 5-quinquies dell’articolo 5 della legge n. 225 del 1992.

Viene così sottratto all’abrogazione (prevista invce nel testo approvato dalla Camera) il comma 5-quinquies dell’articolo 5 della legge n. 225 del 1992, il cui primo periodo (unitamente al comma 5-quater ed in quanto connesso con quest’ultimo) è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012. Il comma 5-quinquies, nella parte non dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, dispone che qualora – in caso di calamità naturali – sia utilizzato il Fondo di riserva per le spese impreviste (articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), quest’ultimo è corrispondentemente e obbligatoriamente reintegrato in pari misura con le maggiori entrate derivanti dall’aumento dell’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché dell’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante. La misura dell’aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al litro, è stabilita con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti all’importo prelevato dal fondo di riserva.

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