Curatori fallimentari, da oggi cambiano i compensi

Redazione 27/03/12
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Da oggi cambiano i compensi dei curatori fallimentari.  Abrogati i  decreti  del Ministero di Grazia e Giustizia 30 novembre 1930, 1° gennaio 1945,  4 giugno 1949, 16 luglio 1965, 27 novembre 1976, 17 aprile 1987  e  del 28 luglio 1992, n. 570, a valere saranno le misure stabilite dal decreto del Mingiustizia 25 gennaio 2012 , n. 30 (Regolamento  concernente  l’adeguamento  dei  compensi  spettanti  ai curatori fallimentari  e  la  determinazione  dei   compensi   nelle procedure di concordato preventivo), pubblicato in G.U. n. 72 del 26/3/2012.

Ecco la nuova tabella dei compensi che, ricordiamo, sono liquidati dal tribunale “tenendo  conto   dell’opera   prestata,   dei   risultati   ottenuti, dell’importanza del fallimento, nonche’ della sollecitudine  con  cui sono state condotte le relative operazioni”:

a) dal 12% al 14% dell’attivo realizzato, quando l’attivo non superi i 16.227,08 euro;

b) dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 euro  fino  a 24.340,62 euro;

c) dall’8,50% al 9,50% sulle somme  eccedenti  i  24.340,62  euro fino a 40.567,68 euro;

d) dal 7% all’8% sulle somme eccedenti i 40.567,68  euro  fino  a 81.135,38 euro;

e) dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti i 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;

f) dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89  euro  fino  a 811.353,79 euro;

g) dallo 0,90% all’1,80% sulle somme eccedenti i 811.353,79  euro fino a 2.434.061,37 euro;

h) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano i 2.434.061,37 euro.

Al curatore e’ inoltre corrisposto, sull’ammontare  del  passivo accertato, un compenso supplementare dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro e dallo 0,06% allo 0,46% sulle  somme  eccedenti  tale cifra.

Ricordiamo che fino a ieri valevano le disposizioni (le cifre in lire sono da convertire in euro) contenute nel decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 570 del 1992, vale a dire:

a) dal 12% al 14% quando l’attivo non superi i 20 milioni di lire;

b) dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 20 milioni fino a 30 milioni di lire;

c) dall’8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 30 milioni fino a 50 milioni di lire;

d) dal 7% all’8% sulle somme eccedenti i 50 milioni fino a 100 milioni di lire;

e) dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti i 100 milioni fino a 500 milioni di lire;

f) dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 500 milioni fino a 1.000 milioni di lire;

g) sino all’1,80% sulle somme eccedenti i 1.000 milioni fino a 3.000 milioni di lire;

h) sino allo 0,90% sulle somme che superano i 3.000 milioni di lire.

In base alla vecchia norma al curatore andava inoltre corrisposto, sull’ammontare del passivo del fallimento, un compenso supplementare dallo 0,15% allo 0,75% sui primi 100 milioni e dallo 0,05% allo 0,37% sulle somme eccedenti tale cifra.

Fortunato Laurendi

Redazione

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