Cornuto e mazziato!

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Una recentissima sentenza del Tribunale di Foggia ha stabilito che al coniuge, pur se adultero, spetti il diritto di ricevere gli alimenti dal coniuge tradito.

Questa pronuncia ha anche ribadito il principio, peraltro non nuovo, che “corna” e “turpiloquio” non rappresentano più causa di addebitabilità della separazione perché in quella realtà matrimoniale hanno rappresentato l’effetto e non la causa del naufragio coniugale.

In realtà, il Tribunale di Foggia non ha innovato la giurisprudenza in materia ma ha solo puntualizzato un dato che spesso sfugge all’analisi anche degli stessi addetti ai lavori.

Uno dei pochi effetti pratici della declaratoria di addebito della separazione è, insieme alla perdita dei diritti ereditari connessi allo status di coniuge, quello della perdita al diritto al mantenimento.

Il dato normativo è rappresentato dall’art. art. 156 (Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi) secondo il quale “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.

L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato.

Resta fermo l’obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti.”

Il concetto di “mantenimento” va quindi distinto da quello di “alimenti”; il primo individua una somma di denaro tale da garantire al coniuge economicamente debole un tenore di vita complessivamente analogo a quello che avrebbe potuto godere se non fosse intervenuta la separazione; il diritto agli alimenti trova invece la sua giustificazione nel permanere del diritto-dovere reciproco all’assistenza materiale sancito dai già citati artt.143 e 433 cc ed è rappresentato da una somma di denaro sufficiente al soddisfacimento delle esigenze primarie e nel presupposto che il coniuge versi in stato di bisogno.

Da ciò discende che, a prescindere dall’addebitabilità della separazione, al coniuge infedele possa essere riconosciuto un assegno alimentare per il soddisfacimento delle primarie necessità di vita.

Come dire… dopo il danno, anche la beffa!

Maria Giuliana Murianni

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