Cassazione, la scuola ha l’obbligo di garantire la sicurezza per gli alunni. Anche in gita

Redazione 11/02/12
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La scuola è obbligata garantire la massima sicurezza per i suoi alunni, anche quando si è in gita scolastica. In particolare i docenti che accompagnano gli studenti in gita sono tenuti ad un “obbligo di diligenza preventivo” che impone loro di trovare strutture alberghiere il più possibile sicure. Inoltre, debbono effettuare “controlli preventivi” delle stanze dove alloggiano i ragazzi”.

E’ quanto afferma la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1796 dello scorso 8 febbraio, nella quale accoglie in parte il ricorso di una studentessa rimasta totalmente invalida a seguito di lesioni riportate in un incidente avvenuto nel marzo 1998 durante una gita scolastica a Firenze. La ragazza, allora sedicenne, frequentava un istituto tecnico a Udine, e, durante una gita scolastica nel capoluogo toscano, era caduta da una terrazza non protetta da inferriate, precipitando nel vuoto da un’altezza di 12 metri. Per la cronaca, la studentessa aveva appena fumato uno spinello con un suo compagno di classe.

Scattata la richiesta di risarcimento danni nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Istituto scolastico in questione, della societa’ che gestiva l’albergo e dei genitori del compagno “di spinello“, sia il Tribunale che la Corte d’Appello di Trieste avevano rigettato la richiesta. I giudici di merito avevano infatti ritenuto che gli studenti, essendo quasi maggiorenni, fossero “presumibilmente dotati di un senso del pericolo“.

La Cassazione adesso però ribalta il verdetto, rinviando gli atti alla stessa Corte d’Appello in diversa composizione.

La Suprema Corte afferma senza mezzi termini la responsabilità della scuola: “proprio perchè il rischio che, lasciati in balia di sé stessi, i minori possano compiere atti incontrollati e potenzialmente autolesivi, all’istituzione è imposto un obbligo di diligenza per così dire preventivo, consistente, quanto alla gita scolastica, nella scelta di vettori e di strutture alberghiere che non possano, al momento della loro scelta, nè al momento della fruizione, presentare rischi o pericoli per l’incolumità degli alunni”.

Ma non solo. La Corte rileva anche che esiste per la scuola “l’obbligazione contrattuale di garantire l’incolumita’ dell’alunno dinanzi alla scelta di una struttura alberghiera e, dunque, il personale accompagnatore avrebbe dovuto rilevare, con un accesso alle camere stesse, il rischio della facile accessibilita’ alla terrazza non protetta, per poi adottare misure in concreto idonee alle circostanze”.

Poiche’ l’iscrizione a scuola e l’ammissione ad una gita scolastica determinano l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumita’ dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni – si legge nel principio di diritto sancito dalla Corte – all’allievo compete la dimostrazione di aver subito un evento lesivo durante quest’ultima, mentre incombe all’istituto la prova liberatoria, consistente nella riconducibilita’ dell’evento lesivo ad una sequenza casuale non evitabile e comunque imprevedibile, neppure mediante l’adozione di ogni misura idonea, in relazione alle circostanze, a scongiurare il pericolo di lesioni derivanti dall’uso delle strutture prescelte per lo svolgimento della gita scolastica e tenuto conto delle loro oggettive caratteristiche“.

La Corte d’Appello di Trieste dovra’ anche valutare nuovamente la responsabilità che grava in capo alla struttura alberghiera, poiché, per la Suprema Corte “non è corretta l’esclusione di responsabilita’ dell’albergatore gestore dell’edificio“, dal momento che la terrazza dava direttamente sul vuoto, senza protezione e illuminazione “ed anzi con una vera e propria insidia verso il margine esterno“.

Esclusa infine la responsabilità per i genitori del compagno di classe della ragazza ferita, “nonostante la confessione del loro figlio” sul passaggio dello spinello “per carenza di prova adeguata sulle circostanze di fatto”, dato anche “l’esito negativo degli esami tossicologici“.

Qui il testo integrale della sentenza n. 1796/2012 della Corte di Cassazione

Redazione

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