Una generica segnalazione di illiceità non basta

Ius On line 21/12/11
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High Court – Chancery Division (Inghilterra), 28 luglio 2011

Parti: Twentieth Century Fox Film Co. et alii v. British Telecommunications PLC

FATTO

Nel caso di specie, gli attori erano sei note società cinematografiche che svolgono attività nella produzione e distribuzione di film e programmi televisivi, tutti membri della Motion Picture Association of America Inc.

Parte resistente (British Telecom o BT) è il più grande provider di servizi Internet nel Regno Unito.

Gli studios chiedevano un provvedimento inibitorio contro la BT ai sensi della sezione 97A del Copyright, Designs and Patents Act 1988 (CDPA 1988), al fine di bloccare o almeno impedire l’accesso da parte degli abbonati di BT al sito web www.newzbin.com, colpevole, a detta degli attori, di violare il copyright di opere di loro proprietà esclusiva.

Le società attrici avevano già ottenuto un provvedimento inibitorio a carico della Newzbin Ltd. (Twentieth Century Fox Film Corp. v Newzbin Ltd [2010] EWHC 608 (Ch), [2010] FSR 21), nel quale si era disposta la chiusura del sito stesso. Successivamente, la società condannata aveva aperto un secondo sito, Newzbin2, che svolgeva le medesime attività illecite del precedente.

DECISIONE

Nella decisione si legge che “Al fine di beneficiare di una limitazione della responsabilità, il prestatore di un servizio della società dell’informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni, appena al corrente o non appena si renda conto delle attività illecite deve agire immediatamente per rimuovere o disabilitare l’accesso alle informazioni in questione; la rimozione o la disabilitazione dell’accesso alle medesime devono essere effettuate nel rispetto del principio della libertà di espressione e delle procedure all’uopo previste a livello nazionale”.

Nel determinare se un fornitore di servizi sia “a conoscenza effettiva” ai fini della normativa inglese, i giudici devono tener conto “di tutte le questioni che sembrano in particolari circostanze rilevanti e, tra le altre cose, occorre prendere in considerazione se:

  1. un fornitore di servizi ha ricevuto un avviso attraverso un mezzo di contatto messo a disposizione in base al § 6 (1)(c), e
  2. la notification inviata include:
    1. il nome e l’indirizzo completo del mittente della comunicazione;
    2. i dettagli della localizzazione delle informazioni in questione (ossia dove si trovano le informazioni; l’URL, ecc.);
    3. informazioni dettagliate sul carattere illecito dell’attività o delle informazioni in questione.

Quest’ultimo punto è molto interessante, sebbene sia evidente, però, che la disciplina inglese, rispetto a quella italiana, preveda analiticamente i requisiti della notification da inviare agli ISP al fine di determinare se sia possibile o meno discorrere di un’effettiva presa di conoscenza in merito alla natura illecita del materiale pubblicato da soggetti terzi.

Il testo integrale della decisione è disponibile qui

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