Il fornitore di “hosting attivo” è responsabile

Ius On line 21/12/11
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Tribunale di Milano, 7 giugno 2011

Parti: R.T.I. S.p.a. c. Italia Online S.r.l.

FATTO

La vicenda trae origine dalle contestazioni mosse dalla R.T.I., in qualità di titolare dei diritti di sfruttamento economico su una serie di trasmissioni televisive, alla Italia Online S.r.l. in merito alla diffusione attraverso il “Portale IOL” di contenuti audio e video di proprietà della società attrice.

La messa a disposizione del pubblico di tali contenuti per il tramite della piattaforma telematica gestita dalla società convenuta avrebbe concretato, secondo quanto dedotto dalla R.T.I., una violazione dei diritti del produttore di opere audiovisive (art. 78 ter LDA), dei diritti relativi all’emissione televisiva (art. 79 LDA), così come dei diritti morali d’autore spettanti in forza della qualità di produttore.

DECISIONE

Il Tribunale di Milano, rielaborando i principi esposti nel considerando n. 42) della Direttiva 2000/31/CE, fornisce un’interpretazione evolutiva delle disposizioni contenute nel D.lgs. 70/2003, ed in particolare degli artt. 16 e 17, giungendo alla conclusione che Italia Online S.r.l. deve essere qualificata alla stregua di un fornitore di hosting “attivo”, ovvero come “(se non un vero e proprio content provider, soggetto cioè che immette contenuti propri o di terzi nella rete e che dunque risponde di essi secondo le regole comuni di responsabilità) una diversa figura di prestatore di servizi non completamente passiva e neutra rispetto all’organizzazione della gestione dei contenuti immessi dagli utenti (cd. hosting attivo), organizzazione da cui trae anche sostegno finanziario in ragione dello sfruttamento pubblicitario connesso alla presentazione (organizzata) di tali contenuti”.

Tra le ragioni che hanno indotto i giudici a condannare Italia Online S.r.l. ritenendo che l’attività svolta da quest’ultima si differenzi da quella esercitata dal prestatore di hosting passivo (che si limita a mettere a disposizione degli utenti uno spazio per la memorizzazione dei contenuti) emergono: i) la sussistenza di una peculiare regolamentazione contrattuale offerta da Italia Online S.r.l. ai propri utenti; ii) l’organizzazione di un sistema di link sotto ogni video pubblicato in rete che consente di segnalare l’illiceità dei contenuti immessi in rete; iii) la predisposizione di un servizio di “video correlati” attraverso il quale l’utente è in grado di visualizzare video correlati a quello uploadato; iv) la messa a disposizione degli inserzionisti di un servizio che consente la visualizzazione dei messaggi pubblicitari tramite l’utilizzo di parole-chiave.

BIBLIOGRAFIA ONLINE

su Wired

Il testo integrale della decisione è disponibile qui

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