Il ritratto fotografico è un’opera dell’ingegno come le altre

Redazione 02/12/11
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E’ una Sentenza che sembra affermare l’ovvio quella pronunciata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea che ha, in buona sostanza, ribadito il principio secondo il quale il ritratto fotografico è un’opera d’arte al pari di ogni altra con la conseguenza che il fotografo che lo esegue ha, evidentemente, gli stessi diritti che competono ad ogni altro artista e/o autore.

L’apparente semplicità dell’opera non si traduce in un’attenuata tutela giuridica.

“L’autore di un ritratto fotografico” – ricordano i Giudici della Corte di Giustizia – “può effettuare le proprie scelte libere e creative in molti modi e in diverse fasi durante la sua realizzazione. Così, durante la fase preparatoria egli può scegliere lo sfondo, la messa in posa della persona da fotografare o l’illuminazione. Nel fotografare, l’autore del ritratto può scegliere l’inquadratura, l’angolo di ripresa o ancora l’atmosfera creata. Infine, al momento dello sviluppo del negativo, può scegliere tra diverse tecniche di sviluppo esistenti quella da adottare, o, ancora, procedere, eventualmente, all’impiego di programmi informatici.”

“Attraverso tali differenti scelte” – prosegue la Corte – “l’autore di un ritratto fotografico è quindi in grado di imprimere il suo «tocco personale» nell’opera creata. Pertanto, un ritratto fotografico è protetto dal diritto d’autore quando costituisce l’espressione delle capacità creative del suo autore. Inoltre, la Corte evidenzia che tale protezione è identica a quella di cui beneficiano altre opere, tra cui le opere fotografiche.”

Ribadito così l’ovvio, la Corte di Giustizia ha poi chiarito che, in particolari condizioni, per ragioni di Ordine pubblico, le Autorità preposte possono procedere all’utilizzazione di un ritratto a prescindere dall’autorizzazione del fotografo come, ad esempio, quando il ritratto fotografico sia necessario per la ricerca di una persona scomparsa attraverso la sua diffusione sui media.

Solo le Autorità preposte alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, tuttavia, e non le case editrici, possono ritenersi legittimate ad un simile uso non autorizzato di un ritratto fotografico; queste ultime, in ogni caso, possono procedervi su richiesta delle competenti Autorità o, in assenza di richiesta, ma nel contesto ed a supporto di un’attività di ricerca in corso.

Salvo che ove risulti impossibile, in tal caso, va sempre indicata la fonte di provenienza del ritratto ed il nome del fotografo.

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