I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie

Scarica PDF Stampa
L’art. 33 del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 10 dicembre 2010 – S.O. n. 269) ha sostituito il comma 5 dell’art. 230 del
D.Lgs. 152/2006 (il c.d. Testo Unico Ambientale – T.U.A.), che ora recita:

“5. I rifiuti provenienti dalle attivita’ di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attivita’ di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unita’ locale del soggetto che svolge l’attivita’ di pulizia manutentiva. I soggetti che svolgono attivita’ di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema SISTRI ai sensi dell’articolo dell’art. 188-ter, comma 1, lettera f). Il soggetto che svolge l’attivita’ di pulizia manutentiva e’ comunque tenuto all’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali, prevista dall’articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attivita’ di raccolta e trasporto di rifiuti.”.

Viene introdotto un regime particolare per questa tipologia di rifiuti, ed in particolare:

– viene prevista la fictio juris per cui tali rifiuti si considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva;

– i rifiuti indicati, in alternativa al diretto conferimento presso impianti di smaltimento o recupero, possono essere “raggruppati temporaneamente” presso la sede legale o l’unità locale dello stesso soggetto che li ha prelevati (si tratta, in buona sostanza, di ipotesi particolare di stoccaggio in deroga al regime ordinario che impone, invece, un’apposita autorizzazione).

Si tratta di peculiarità di non poco conto.

Considerare produttore il soggetto che svolge la pulizia manutentiva (il c.d. “autospurghista”) rende particolarmente agevole le operazioni di tracciamento dei rifiuti medesimi col SISTRI, poichè tale soggetto non dovrà più dipendere dall’intervento (cartaceo/elettronico) del committente, ma curerà per intero le movimentazioni.

Il vantaggio è anche (forse soprattutto) per i soggetti gestori delle reti fognarie che, pertanto, hanno scampato il pericolo di aprire, giornalmente, numerosissime movimentazioni elettroniche nel SISTRI e di curarne il corretto e definitivo epilogo – perchè ogni intervento di pulizia manutentiva, anche urgente, sarebbe dovuto essere preceduto dalla necessitata transazione elettronica.

Va anche detto che l’intervento legislativo appare lodevole perchè, pur creando delle eccezioni particolarissime, ha comunque fatto salva l’esigenza di tracciabilità, tant’è che viene espressamente richiesta l’adesione al SISTRI per i soggetti che svolgono l’attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie.

Probabilmente, sarebbe stato il caso di estendere questo particolare regime anche ad altre tipologie di rifiuti, la cui tracciabilità (soprattutto se elettronica) presenta particolari criticità. Ma così non è stato e sarebbe consigliabile, per gli operatori che non hanno beneficiato di quest’eccezione,  interpretare la norma per quella che è, senza forzarne l’applicazione in via analogica (e qui i consulenti e le associazioni di categoria dovrebbero fare la loro parte, così da preservare i propri assistiti da spiacevoli conseguenze in caso di controlli).

Innanzitutto, occorre dire che la tracciabilità dei rifiuti da pulizia manutentiva delle fognature va assicurata sempre (ed obbligatoriamente col SISTRI, a partire dal 1° giugno 2011), dal punto di prelievo in poi. Sia che i rifiuti siano trasportati presso l’impianto di smaltimento o recupero e sia che vengano “raggruppati temporaneamente” presso la sede legale o l’unità locale dell’autospurghista.

Ciò è pacifico, intanto perchè la stessa norma ha espressamen te previsto l’adesione al SISTRI di tali soggetti. Ma non solo: se il legislatore avesse voluto consentire, per l’ipotesi di trasporto presso la sede legale/unità locale dell’autospurghista, la non tracciabilità di tali rifiuti, avrebbe fatto un rinvio, formale o materiale, all’art. 266, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, che prevede espressamente che i rifiuti “si considerano prodotti presso la sede o il domicilio” del soggetto che svolge attività manutentiva. Al contrario, non è stata fatta – e non per caso – alcuna assimilazione con i rifiuti da attività manutentiva vera e propria, ex art. 266 citato.

Peraltro, l’eventuale mancanza di tracciabilità sin dall’esatto punto della rete fognaria oggetto dell’attività di pulizia manutentiva, comprometterebbe l’applicabilità del divieto di smaltimento fuori ambito, così come stabilito dall’art. 110, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.

Infatti, i rifiuti da pulizia manutentiva delle fognature (codice CER 20.03.06), di cui alla lett. c) del comma 3, art. 110 citato, verrebbero fatti viaggiare senza alcuna tracciabilità (nè cartacea, nè SISTRI) dalle varie fognature sino alla sede dello spurghista; poi, da qui, verrebbe fatta da quest’ultimo una movimentazione SISTRI (ove non si evincerebbero mai i punti di prelievo dei rifiuti) sino all’impianto di depurazione.

In poche parole, per fare un esempio concreto, uno spurghista che eserciti spurgo anche di fognature – qualora dovesse passare questa pericolosissima interpretazione -potrebbe andare a fare pulizie manutentive di fognature (o almeno così direbbe sempre, a prescindere dalla reale qualità dei rifiuti e dei punti di prelievo) in ogni parte d’Italia e poi trasportarli – senza alcuna tracciabilità – sino alla propria sede; da qui trasporterebbe poi tutti i rifiuti “stoccati” sino all’impianto di depurazione del nord Italia, accompagnando il carico con un unico formulario (dal 1° giugno 2011 un’unica movimentazione SISTRI), da cui il gestore dell’impianto non potrà mai verificare che in verità si tratta di rifiuti prelevati da tante altre fognature fuori ambito territoriale ottimale.

Chiarito, dunque, che i rifiuti da pulizia manutentiva delle reti fognarie vanno sempre e comunque tracciati, vediamo ora di individuare il reale (e corretto) confine di questa tipologia.

L’art. 74, comma 1, lett. dd) del D.Lgs. 152/2006 fornisce queste definizioni:

dd) “rete fognaria”: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
i) “acque reflue urbane”: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.

L’art. 100, al primo comma, stabilisce poi l’obbligo della sussistenza di reti fognarie per le acque reflue urbane per gli agglomerati con numero di abitanti equivalente superiore a 2000.

Tale regola può trovare eccezione, secondo il successivo comma 3, “Per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche, le regioni individuano sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento degli scarichi a detti sistemi”.

Riepilogando: i rifiuti oggetto della particolare disciplina prevista dall’art. 230, comma 5, del T.U.A. sono solamente quelli derivanti dalla pulizia manutentiva di condotte per il convogliamento delle acque reflue urbane dai siti di produzione (civili abitazioni, opifici industriali ed artigianali, uffici pubblici, locali commerciali etc.) sino al corpo ricettore.

I rifiuti prelevati, invece, da fosse settiche e pozzi neri, in quanto insediamenti non connessi alle reti fognarie, non rientrano nella speciale disciplina.

Stessa cosa si deve dire per i rifiuti prelevati dai bagni mobili, che sono anch’essi degli insediamenti non connessi alle reti fognarie, ai quali non è applicabile il 5° comma dell’art. 230 del T.U.A.

Si noti che i rifiuti da pulizia manutentiva delle fognature sono notoriamente identificati con il codice C.E.R. (catologo europeo rifiuti) 20.03.06 (rifiuti della pulizia delle fognature), mentre
i rifiuti prelevati dai pozzi neri, fosse imofh e bagni mobili, sono identificati con il codice C.E.R. 20.03.04 (fanghi delle fosse settiche).

Certo, sarebbe stato opportuno estendere la disciplina dei rifiuti da pulizia manutentiva delle reti fognarie anche ai rifiuti da insediamenti non connessi alle reti fognarie (fosse settiche, pozzi neri e serbatoi dei bagni mobili).

In definitiva, dopo l’ultima novella, l’autospurghista deve essere iscritto all’Albo Gestori Ambientali ai sensi dell’art. 212, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 (trasporto di rifiuti prodotti da terzi), deve essere sempre iscritto al SISTRI (cfr. art. 188-ter, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 152/2006), ma allorchè va ad effettuare pulizia manutentiva di fognature dovrà qualificarsi “produttore” ed i rifiuti dovranno essere identificati col codice C.E.R. 20.03.06 (rifiuti della pulizia delle fognature), mentre quando va ad effettuare lo spurgo di pozzi neri, fosse imofh o di bagni mobili, dovrà qualificarsi “trasportatore di rifiuti prodotti da terzi” ed i rifiuti dovranno essere identificati col codice C.E.R. 20.03.04 (fanghi delle fosse settiche).

Vincenzo Vinciprova

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento