Guerra civile e richiesta dello straniero di tutela da persecuzioni nel paese d’origine

Redazione 23/02/11
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Il Giudice ha il dovere di valutare il concreto pericolo dello straniero “di essere sottoposto a persecuzione od a trattamenti inumani e/o degradanti in caso di espulsione nel paese di origine“.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, prima sezione civile, con sentenza numero 3898 del 17 febbraio scorso, accogliendo il ricorso di un liberiano che aveva presentato richiesta di asilo a causa della guerra civile in corso nel suo Paese. Aveva ugualmente ricevuto il provvedimento di espulsione da parte della Prefettura, convalidato dal Giudice di Pace.

La Cassazione, accogliendo il ricorso, ha spiegato che:

“L’art. 19, comma 1, del d. lgs. 1998/286 dispone che in nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione’.

A tale riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. 2009/19393), con orientamento che il collegio condivide e a cui intende dare continuità, hanno affermato che:

‘La situazione giuridica soggettiva dello straniero che richieda il permesso di soggiorno per motivi umanitari … gode quanto meno della garanzia costituzionale di cui all’art. 2 Cost., sulla base della quale, anche ad ammettere, sul piano generale, la possibilità di bilanciamento con altre situazioni giuridiche costituzionalmente tutelate … deve escludersi  che tale bilanciamento possa essere rimesso al potere discrezionale della pubblica amministrazione, potendo eventualmente essere effettuato solo dal legislatore, nel rispetto dei limiti costituzionali.

A tali conclusioni è pervenuta la giurisprudenza di questa Corte rispetto alle analoghe situazioni del diritto di asilo e di quello al riconoscimento dello status di rifugiato rispetto alle quali il provvedimento giurisdizionale non ha natura costitutiva, ma dichiarativa (Cass. n. 4764/1997, 907/1999, 5055/2002, 8423 e 11441/2004).

L’identità di natura giuridica del diritto alla protezione umanitaria, del diritto allo status di rifugiato e del diritto costituzionale di asilo, in quanto situazioni tutte riconducibili alla categoria dei diritti umani fondamentali, trova riscontro nell’espressa disciplima contenuta nel D.L.gs. n. 286 del 1998. art. 19, comma 1, il quale individua la situazione che impone il divieto di espulsione e di respingimento (che pertanto legittima il diritto di soggiorno per un motivo che non può non definirsi di natura umanitaria) con riferimento alla possibilità che lo straniero subisca persecuzioni per le ragioni dalla norma indicate, con formulazione solo marginalmente diversa da quella utilizzata dalla convenzione di Ginevra per descrivere i presupposti per la concessione dello status di rifugiato.

Nè contraddice tali rilievi la circostanza che, secondo un orientamento di questa corte (Cass., n. 4725/2007, 3732/2004), la disposizione dell’art. 19 dovrebbe essere letta in connessione con il successivo art. 20, il quale prevede, come limite all’apprezzamento del giudice, l’avvenuta adozione del decreto del presidente del consiglio dei ministri, d’intesa con tutti i ministri interessati, di misure temporanee da adottarsi, anche in deroga alla disciplina generale dell’immigrazione, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità. Infatti, tale orientamento non appare univocamente seguito (v. infatti Cass. n. 16417/2007), che ha ritenuto del tutto autonomo l’accertamento della sussistenza del fatto persecutorio) e ha formato oggetto di persuasivi rilievi da parte della dottrina la quale ha evidenziato che l’art. 20 riguarda situazioni collettive ed autorizza deroghe alla ordinaria disciplina dell’immigrazione in favore della generalità di soggetti nei cui confronti si siano verificati gli eventi indicati nella disposizione, mentre l’art. 19 ha ad oggetto situazioni meramente individuali.

L’identità della natura giuridica di tutte le situazioni soggettive inquadrabili nella categoria dei diritti umani fondamentali, deve essere affermata sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina interna vigente ancor prima del 20 aprile 2005 … ha inoltre trovato espressa conferma nelle norme interne di attuazioni delle direttive 2004/83/CE e 2005/85/CE, di cui, rispettivamente, al D.L.gs. n. 251 del 2007 e D.L.gs. n. 25 del 2008 (modificato con il D.L.gs. n. 159 del 2008) …

In conclusione, la situazione giuridica dello straniero che richieda il rilascio di permesso per ragioni umanitarie ha consistenza di diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali garantiti dall’art. 2 Cost.‘  (v. anche, in senso conforme, Cass. 2010/10636) .

Il decreto del Giudice di Pace di Roma … nell’affermare che la presentazione della domanda di permesso per motivi umanitari non rappresentava una pregiudiziale all’accertamento del possesso del permesso di soggiorno e all’emissione del decreto di espulsione, in quanto non prevista dalla legge tra le cause di espulsione di cui all’art. 19 del d. lgs. 1998/286, tenuto contro che, se anche così fosse, lo straniero potrebbe protrarre la sua permanenza illegale sul territorio sine die in caso di reiterate domande di permesso, e nell’omettere di pronunziarsi sul concreto pericolo, prospettato dall’opponente, di essere sottoposto a persecuzione o a trattamenti inumani e/o degradanti in caso di espulsione nel paese di origine, pericolo concreto che, se accertato, avrebbe comportato una situazione ostativa all’espulsione dello straniero – non si è uniformato al disposto del citato art. 19, comma 1, del d.lgs. 1998/286 e ai principi di diritto in precedenza enunciati, atteso che l’istituto del divieto di espulsione o di respingimento previsto dalla richiamata disposizione costituisce una misura protettiva umanitaria a carattere negativo, che conferisce, al beneficiario il diritto di non vedersi nuovamente immesso in un contesto di elevato rischio personale, spettando al giudice di valutare in concreto la sussistenza delle allegate condizioni ostative all’espulsione o al respingimento (Cass. 2004/8423; 2010/10636)” (presidente Corrado Carnevale, relatore Stefano Schirò).

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