La Società Benefit: una prima lettura

Sergio Ricci 18/02/16
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Introduzione. La società benefit.

Con l’entrata in vigore approvazione della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) è stata introdotta anche nel nostro ordinamento la “società benefit”.

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Il riferimento normativo sono i commi da 376 a 382 della legge citata e tale definizione fornita è la seguente. Le società benefit (..) «nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di  persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse»

Tali nuova tipologia, che si premette, non introducono una nuova forma civilistica di società, ha però una specificità propria, infatti, nell’esercizio dell’attività economica, oltre allo scopo “classico” di dividerne gli utili e quindi non si sta parlando di ente o società non lucrativa, perseguono una o più finalità di beneficio comune, operando in modo sociale e responsabile nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti non profit di varia natura ed altri stakeholder.

Dal 1 gennaio 2016 è stata introdotta, nel sistema italiano,  società che nell’esercizio della loro attività economica abbiano anche l’obiettivo di migliorare l’ambiente sociale nel quale operano. Tali finalità di tipo sociale, che devono essere indicate ed esplicitate nell’ambito delle attività dell’oggetto sociale e quindi dello statuto, devono essere perseguite dalla società attraverso una gestione responsabile e trasparente.

Sotto un profilo strettamente giuridico, le finalità definite quindi di tipo “benefit” possono essere perseguite dalle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, sempre nel rispetto della propria disciplina giuridica e fiscale.

Per individuare di cosa si intenda per finalità di tipo benefit, l’art. 1, comma 378, legge 28 dicembre 2015, n. 208, contiene alcune definizioni specifiche che individuiamo di seguito provando a fare una sintesi:

a) come “beneficio comune” si intende il perseguimento, nell’esercizio dell’attività economica vera e propria delle società definita benefit, di uno o più effetti positivi di tipo “sociale” in senso lato, oppure il perseguimento della riduzione degli effetti negativi sempre di tipo “sociale”, verso una o più categorie di cui al comma 376;

b) come “altri portatori di interesse” si definiscono il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall’attività delle società quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione, enti non profit e società civile in generale;

c) come “standard di valutazione esterno” si intendono le modalità e criteri che devono essere necessariamente utilizzati per la valutazione dell’impatto di tipo sociale che viene generato dalla società benefit in termini di beneficio sociale rivolto a tutti;

d) come “aree di valutazione” si intendono precisi e determinati ambiti settoriali, che devono essere inclusi nella valutazione dell’attività di beneficio sociale.

Per la società che voglia essere anche “benefit” e che naturalmente abbia indicato nell’atto costitutivo o nello statuto le finalità di beneficio comune specifiche per essa, può introdurre nella denominazione sociale, oltre che la tipologia legale, anche i termini “società benefit” o l’abbreviazione: “SB”, e utilizzare tale “nuova e specifica” denominazione nei titoli emessi, nella carta intestazione ed in ogni comunicazione.

Tale nuova identificazione “benefit” può essere conseguita, naturalmente, anche da società che sono già costituite ed operanti alla data di entrata in vigore della normativa e cioè al 1 gennaio 2016. Tali società, però prima di potersi definire come società “benefit” devono modificare l’atto costitutivo o lo statuto, inserendo le attività di beneficio sociale, con le consuete procedure obbligatorie di legge per le modifiche statutarie e le altrettanto consequenziali procedure di pubblicità legale e comunicazione di tali modifiche.

Alcuni obblighi della società “benefit”. Prime notazioni.

A carico della società “benefit”, ai fini del mantenimento di tale specifica qualifica, sono previsti alcuni specifici obblighi che andiamo brevemente a riassumere.

  1. Relazione di beneficio comune. La società “benefit” deve redigere annualmente una specifica relazione relativa alle modalità con cui viene  perseguito il beneficio comune di tipo sociale. Tale relazione va allegata al bilancio economico-patrimoniale della società e deve comprendere tutte le azioni poste in essere per la realizzazione di tale beneficio comune.
  2. Valutazione dell’impatto sociale generato. Tale valutazione non è liberamente stabilita e determinabile dalla società benefit, ma deve essere fatta con precisi uno standard di valutazione esterni e considerando specifiche aree di valutazione.
  3. Obiettivi di tipo comune e sociale dell’anno successivo. Nella relazione descrittiva deve essere prevista una specifica sezione dove devono essere esplicitamente indicati i nuovi obiettivi di tipo “comune” e sociale che la società intende perseguire nell’esercizio successivo.

La relazione annuale deve essere obbligatoriamente pubblicata nel sito internet della società.

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha la funzione di vigilanza (sotto tale profilo ”benefit” beninteso), sull’operato delle società benefit. In caso di società benefit che, pur qualificandosi come tali, non perseguono correttamente tali finalità  possono esser applicate le disposizioni in materia di pubblicità ingannevole (D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145) e le disposizioni del codice del consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206), relative pratiche commerciali sleali.

Si ricorda, che tali società benefit sono e restano comunque  società a fini di lucro, con alcuni precisi vincoli di natura amministrativa di cui al comma 380 della legge sopra citata e cioè che  la società benefit deve essere amministrata in modo da bilanciare l’interesse dei soci e il perseguimento delle finalità di beneficio comune, in conformità a quanto previsto nello statuto ed  individuando, all’interno di essa, il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento degli obiettivi. Agli amministratori si applicano le sanzioni previste dal codice civile, in relazione a ogni diversa tipologia di società, in caso di non rispetto di tale obbligo.

PER L’APPROFONDIMENTO COMPLETO SI SEGNALA IL VOLUME “LA SOCIETA’ BENEFIT”

Per informazioni contattare il Servizio Clienti al numero 0541.628242

 

 

Sergio Ricci

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