Il rendiconto finanziario nel bilancio di esercizio

Scarica PDF Stampa
I prospetti di conto economico e stato patrimoniale, corredati dalla nota integrativa, sono prospetti di bilancio storicamente riconosciuti come obbligatori nella maggior parte delle discipline nazionali; al contrario, l’obbligatorietà del rendiconto finanziario come prospetto facente parte del bilancio di esercizio è legato ad introduzioni normative recenti.

Per saperne di più si consiglia il seguente volume:

Nella disciplina italiana, ad esempio, l’introduzione dell’obbligatorietà del rendiconto finanziario nel bilancio di esercizio ha seguito un’evoluzione recente rispetto a quanto accaduto nei paesi anglosassoni; tale evoluzione si è infatti completata solo con la riforma del bilancio derivante dal recepimento della Direttiva 2013/34/UE, implementata nella nostra legislazione con il decreto Legislativo n. 139 del 18 Agosto 2015, sancendo il definitivo avvicinamento della nostra disciplina a quella dei soggetti IAS adopter, modificando tra gli altri l’articolo 2423 del Codice Civile (introducendo quindi il rendiconto finanziario tra i prospetti componenti il bilancio di esercizio) ed introducendo l’articolo 2425-ter (che definisce la funzione del rendiconto finanziario).

Tale ultimo articolo stabilisce infatti che “Dal rendiconto finanziario risultano, per l’esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio, ed i flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci”.

Il Codice Civile non stabilisce un contenuto minimo del rendiconto finanziario ma ne indica gli obiettivi, riferendosi quindi alla necessità di presentare gli aggregati delle disponibilità liquide e dei flussi finanziari sia per l’esercizio in corso sia per quello precedente, al fine di consentire l’opportuna comparazione dei dati.

Non viene inoltre fatto alcun riferimento al tipo di rendiconto da utilizzare, lasciando piena facoltà di scelta al redattore del bilancio il quale, in base alla complessità della propria azienda o alle informazioni di maggiore rilevanza che intende evidenziare, potrà optare per un modello o per l’altro in base anche al grado di completezza delle informazioni sottostanti, derivanti dal sistema di reporting interno.

L’articolo 2425-ter indica chiaramente che i flussi finanziari che devono essere indicati nel rendiconto sono afferenti a 3 aggregati fondamentali: attività operativa, attività di investimento ed attività di finanziamento, indicando distintamente le operazioni avvenute nei confronti dei soci.

Dall’analisi letterale della norma si evince come la suddivisione delle operazioni da presentare nel rendiconto rispecchi fedelmente l’impostazione e la terminologia utilizzata dallo IAS 7; la minima differenza di impostazione rinvenibile dal confronto tra i principi contabili internazionali e quelli domestici (OIC 10, introdotto a seguito del processo di revisione ed aggiornamento dei principi contabili italiani del 2014) si rileva infatti semplicemente nell’utilizzo di terminologia differente, che porta a classificare il primo aggregato del rendiconto finanziario come “attività operativa” in base agli IAS e come “gestione reddituale” in base agli OIC.

La legislazione italiana

Il legislatore italiano, nel recepire la Direttiva Europea, ha quindi confermato l’impostazione terminologica propria degli standard internazionali adottando la stessa formulazione utilizzata dallo IAS 7, confermando quindi la generale propensione della nostra disciplina contabile ad un processo di convergenza con i principi contabili internazionali.

Di particolare impatto innovativo risulta essere la previsione introdotta dal nuovo articolo 2425-ter in base alla quale risulta necessario evidenziare la “composizione” (oltre che l’ammontare) delle disponibilità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio. Tale dettaglio, di particolare rilevanza nell’analisi finanziaria aziendale, non trova attualmente spazio nello schema di rendiconto finanziario previsto dai vigenti principi contabili (nazionali come internazionali), che si limitano infatti a prevedere soltanto l’ammontare delle disponibilità liquide all’inizio e alla fine dell’esercizio.

Completando l’informazione in base a quanto richiesto dall’articolo 2425-ter attraverso uno schema di dettaglio delle disponibilità liquide, si permette infatti al lettore del bilancio di ottenere una panoramica più esaustiva di quali siano effettivamente le disponibilità liquide aziendali ed agli analisti aziendali di ottenere preziose informazioni sulla liquidità interna e sulla sua variazione nel corso del tempo. A tal proposito, si ipotizza dunque un intervento da parte dell’Organismo Italiano di Contabilità per apportare le dovute modifiche allo schema di rendiconto finanziario previsto dal Principio Contabile OIC n.10 al fine di renderlo in linea con le recenti modifiche legislative.

Paola D’Angelo

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento