Distanza minima in edilizia: quando non vale?

Redazione 11/03/16
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Nel calcolare le distanze minime intercorrenti tra due costruzioni che confinano, non va considerata l’opera abusiva.

DISTANZA MINIMA TRA EDIFICI: QUANDO NON VALE?

A chi, infatti, costruisce un manufatto a meno di tre metri, ossia la distanza minima che deve sussistere tra le costruzioni, dalla veranda oppure dalla tettoia abusiva del vicino di casa non è richiesto di fare indietreggiare la propria opera.

Di conseguenza, quindi, si deduce che se il vicino di casa è responsabile di aver costruito una veranda o una tettoia abusiva e quest’ultima non ha ricevuto alcuna contestazione da parte del Comune ove è ubicata l’abitazione in questione, l’ufficio tecnico dell’ente non ha facoltà di poter interrompere i lavori che concernono un progetto che risulta in linea con le normativa statale e locale per il mancato rispetto delle distanze minime tra gli immobili.

Ad aver fatto chiarezza sulla questione era intervenuto il Tar Campania con la sentenza  n. 5164/15 chiarendo come nel caso avvenisse il contrario e fosse così costretto a far arretrare la costruzione chi ha diritto a procedere ad edificare per via della sussistenza di un’opera invece abusiva, si verrebbe a capovolgere “ogni ordinario criterio discretivo delle posizioni giuridiche tra quelle lecite e quelle illecite”.

Anche la Corte di Cassazione, in un’altra sentenza (n. 15186/2011), è intervenuta in materia di tramutazione del balcone in veranda, chiarendo come la norma relativa alle distanze minime non debba essere applicata a patto, però, che la veranda in oggetto sia elevata sino alla soglia del balcone sovrastante, insistendo rigorosamente nell’area del suddetto balcone, e senza dunque debordare.

DISTANZA MINIMA TRA EDIFICI: COME SI CALCOLA?

La distanza viene calcolata in relazione al piano verticale ideale passante per la linea di confine e per quella del manufatto, dovendo essere di conseguenza opportunamente rispettata anche per quanto riguarda il sottosuolo. Questo, a meno che la profondità sia tale da eliminare la sussistenza di un interesse contrario del proprietario sovrastante.

La distanza dal confine, se su quest’ultimo si segnala la presenza di un muro divisorio che appartiene in via esclusiva al soggetto proprietario del manufatto, va calcolata tra il manufatto ed il confine effettivo. Qualora, invece, il muro divisorio sia comune ai proprietari dei fondi contigui, la distanza la si determina a partire dalla parte esterna del muro che risulta più vicina al manufatto.

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