Codice della Strada: se mi rifiuto di firmare la multa non pago?

Redazione 09/01/16
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In base a quanto stabilisce il Codice della strada, in caso di violazioni, quando la contravvenzione viene consegnata all’automobilista trasgressore, con o senza la sua firma, il verbale con la contestazione della multa viene considerato ugualmente notificato.

Inutile, quindi, opporsi alla firma quando la contravvenzione, elevata al soggetto trasgressore dalla pattuglia di Polizia per commessa violazione del Codice della strada, quando questa viene consegnata nelle mani dello stesso automobilista in quanto l’atto equivale a notifica.

COSA SUCCEDE SE IL CONDUCENTE SI RIFIUTA DI FIRMARE IL VERBALE?

Anche nel caso in cui il conducente dovesse manifestare il rifiuto a ricevere il verbale, cambierebbe ben poco in quanto la contravvenzione gli verrebbe notificata a casa, con in aggiunta (oltre al danno anche la beffa) le spese di spedizione. Anche in quest’ultima circostanza, quindi, la multa risulta comunque notificata e dunque conosciuta.

COSA SUCCEDE SE IL CONDUCENTE NON HA PROPOSTO OPPOSIZIONE AL VERBALE ENTRO I TERMINI DI LEGGE?

Qualora il conducente trasgressore del Codice della strada non abbia provveduto a proporre opposizione contro il verbale di contestazione entro i termini previsti dalla legge, lo stesso si considera risolutivamente inoppugnabile e dunque definitivo.

Si ricorda che i termini stabiliti dalla normativa per proporre opposizione sono di 30 giorni dalla comunicazione, cioè dall’avvenuta consegna materiale della contravvenzione da parte delle autorità al trasgressore, o al momento del compimento dell’infrazione o, qualora ciò non fosse possibile, al momento della notifica a casa tramite postino.

QUANDO IL VERBALE DI CONTESTAZIONE E’ LEGITTIMO?

Come ribadito dalla stessa Corte di Cassazione, sez. III Civile, con la sentenza del 6 novembre 2013 – 9 gennaio 2014, n. 195, nei casi contemplati, dunque, il conducente trasgressore non avrebbe la facoltà di proporre opposizione contro la cartella esattoriale di Equitalia, generata dal verbale che si è rifiutato di firmare.

Si ribadisce, quindi, che in maniera del tutto indipendente dall’apporre la propria firma o meno sul verbale, la consegna a mani dello stesso o, come detto, la notifica a casa risultano condizioni considerate sufficienti a ritenere il procedimento di contestazione legittimo e regolare.

Sempre la Suprema Corte, con la sentenza n. 19025/2005, ha ritenuto infatti che la consegna istantanea della copia del verbale di contestazione al conducente trasgressore, anche se quest’ultimo si è rifiutato di firmarla, come atto equipollente alla notifica del verbale, ha efficacia piena.

Al fine, dunque, di poter presentare opposizione alla sanzione amministrativa contestatagli, il soggetto che ha violato il Codice della strada deve fare attenzione a non lasciare decorrere 30 giorni (previsti dal vigente Codice) dalla data in cui è avvenuta la consegna del verbale.

Redazione

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