Revisioni ed assicurazioni si, sosta irregolare o vietata no! La danza della “stabilità” nelle sanzioni stradali automatiche.

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Con LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), ovverosia con la Legge di Stabilità 2016 (pubblicata in GU, Serie Generale, n.302 del 30-12-2015 – Suppl. Ordinario n. 70), entrata in vigore ieri 01/01/2016, tra le moltissime novità v’è anche, come già anticipato il 22 dicembre,  una piccola modifica al codice della strada.

A dispetto di quanto preannunciato con riferimento al testo provvisorio[1], è il comma 597 (dell’articolo 1 della Legge di Stabilità 2016) che reca il seguente testo: “All’articolo 201, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la lettera g-bis) è sostituita dalla seguente: «g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento». Quindi già dal prossimo lunedì, i produttori ed importatori di strumenti automatici idonei a rilevare la mancanza di copertura assicurativa o di revisione del veicolo potranno avanzare “domanda al Ministero” (o agenzia che verrà) per l’omologazione di tali strumenti. Conseguita l’omologazione il supporto tecnologico in parola potrà accertare, senza obbligo di contestazione immediata, le predette violazioni, sebbene resterà in piedi, a parere di chi scrive, con riguardo all’art. 193, la procedura speciale prevista dai commi di chiusura di tale norma. Questa innovazione legislativa conferma, pertanto, che dal domani che verrà, si potrà sanzionare “a distanza” la mancata revisione, mentre oggi, il sanzionamento di tale condotta, grazie a questi strumenti ben funzionanti ma non omologati, resta, quanto meno zoppicante o carico di forti dubbi (molto più che dubbio, secondo le chiare asserzioni ministeriali). Insomma, invece di accertare oggi violazioni di dubbia legittimità, attendiamo qualche tempo per accertare sanzioni impeccabilmente legittime in quanto coperte da espressa previsione di Legge e da future decretazioni omologative ministeriali.

Mentre si avvia a sanatoria (giustamente, ci mancherebbe!) la questione delle sanzioni automatiche alle violazioni di cui agli articoli 80 e 193 (con salvezza delle distorcenti suggestioni provenienti dalla lettura del comma 1 quater[2] dell’articolo 201 del codice della strada), resta dimenticata l’altra prassi equivoca che pur attiene al sanzionamento stradale mediante sistemi automatici: mi riferisco ai dispositivi che rilevando automaticamente le violazioni in materia di sosta, pur documentando bene un fatto illecito, non sono stati dalla Legge sottratti all’obbligo di contestazione immediata della violazione. Su questo terreno, ancora azzardata è l’operazione “verità” nella indicazione della causa della mancata contestazione della violazione, ciò aprendo la serie causale delle compromissioni negative per chi accerti. Insomma, la lobby dei produttori di questi strumenti è stata meno forte o meno attenta o preoccupata di quella che ha animato il lungo (erano tre anni che se ne parlava) percorso di omologazione degli strumento oggi validati dalla Legge di Stabilità.

Come imparziali commentatori calcistici, staremo a guardare come si evolverà la partita.

di Pino Napolitano per passiamo.it

[1] Con riguardo al DDL cfr.: infra

Redazione MotoriOggi

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