Processo tributario telematico al via

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  1. L’ambito di applicazione delle regole tecniche ed operative nella fase introduttiva del processo tributario telematico

Con il decreto 4.8.2015 del Ministero dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10.8.2015, n. 184, viene dato il via alla procedura del processo tributario telematico, in attuazione di quanto previsto con  il d.m. 23.12.2013, n. 163. La normativa, però, è attualmente limitata agli atti processuali da depositare presso le commissioni tributarie provinciali e regionali dell’Umbria e della Toscana, a partire dal  giorno 1°.12.2015.

La normativa non innova le regole fondamentali del processo tributario, ma consente alla parte interessata di non ricorrere all’utilizzazione cartacea degli atti, con l’onere, però, che una volta fatta tale scelta, questa diventa obbligatoria.

Va ricordato che, secondo quanto è stabilito nel d.lgs. 31.12.1992, n. 546, la segreteria della commissione tributaria effettua le comunicazioni sono effettuate anche mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del d.lgs. 7.3.2005, n. 82, e tra le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2, comma 2, del d.lgs.7.3.2005, n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi del successivo art. 76. L’indirizzo di osta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo, nei procedimenti nei quali la parte sta in giudizio personalmente e se il relativo indirizzo di posta elettronica certificata non risulta dai pubblici elenchi la stessa può indicare l’indirizzo PEC al quale vuole ricevere le comunicazioni (art. 16, comma 1-bis). Inoltre, l’art. 17, comma 3-bis, dispone che nel caso di mancata indicazione dell’indirizzo PEC ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria.

L’ambito di applicazione del processo tributario telematico è definito dall’art. 2 del d.m. 23.12.2013, n. 163, secondo cui:

a)     gli atti e i provvedimenti del processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento attivato con l’istanza di reclamo e mediazione possono essere formati come documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale (comma 1);

b)    la parte che in primo grado abbia utilizzato modalità telematiche deve utilizzare le medesime modalità per l’itero grado di giudizio, nonché per l’appello, salvo la sostituzione del difensore (comma 3).

Il decreto 4.8.2015 stabilisce le modalità operative della fase introduttiva del processo tributario connesse ai seguenti adempimenti:

– la registrazione e l’accesso al S.I.GI.T. (Sistema Informativo della Giustizia Tributaria);

– le notificazioni;

– le comunicazioni;

– la costituzione in giudizio;

– la formazione, la consultazione e il rilascio del fascicolo informatico;

– il deposito di atti e documenti informatici successivi alla costituzione in giudizio;

– il pagamento del contributo unificato per le spese di giustizia.

L’introduzione di tali regole specifiche la terminologia specifica che il difensore, ma ance il contribuente che, sussistendone i presupposti, voglia difendersi personalmente, deve conoscere.

LE DEFINIZIONI CONTENUTE NEL D.M. 4.8.2015

Area pubblica: area del portale della Giustizia Tributaria che contiene le informazioni generali sui servizi, le novità normative relative al processo tributario ed il servizio di registrazione.

Area riservata: area del portale della Giustizia Tributaria che contiene le pagine web accessibili ai soggetti abitati che possono utilizzare i servizi del S.I.Gi.T.

CCITT Group IV: metodo di compressione delle immagini bitonali (bianco e nero) utilizzate nelle macchine FAX.

DPI: misura espressa in punti per pollice, della risoluzione grafica di una periferica (monitor, stampante, scanner) o di una immagine.

IEN: Istituto Elettrotecnico Nazionale.

Log: documento informatico contenente la registrazione cronologica di una o più operazioni informatiche, generato automaticamente dal sistema informativo.

PDF (Portable Document Format): documento informatico che mantiene la propria formattazione e viene visualizzato su qualsiasi dispositivo di output.

PDF/A: formato standard internazionale creato appositamente per l’archiviazione nel lungo periodo di documenti informatici basato sul formato PDF.

PDF/A-1a: livello di conformità del PDF/A che indica la completa aderenza ai requisiti ISO 19005-1, compresi quelli relativi alle proprietà strutturali e semantiche di documenti.

PDF/A-1b: livello di conformità del PDF/A alla minima aderenza ai requisiti ISO 19005-1 per garantire che  la riproduzione affidabile dell’aspetto visivo del documento sia conservabile nel lungo periodo, affinché mantenga lo stesso aspetto anche quando verrà visualizzato o stampato in futuro.

Portale della Giustizia Tributaria (denominato “Portale”): portale istituzionale dei servizi telematici della Giustizia Tributaria, reso disponibile dal dominio “giustiziatributaria.gov.it”, contenente le informazioni generali sui servizi, le novità normative relative al processo tributario, le istruzioni operative per la registrazione al S.I.Gi.T. per l’utilizzo delle funzionalità presenti nel portale.

Ricevuta di accettazione: ricevuta che attesta l’avvenuta trasmissione al S.I.Gi.T. e, nel caso di esito positivo dei controlli, il momento del deposito ai fini del computo dei termini processuali, di cui agli artt. 22 e 23 del d.ls. 31.12.1992, n. 546.

Sistema di gestione informatica dei documenti (di seguito denominato “Sistema documentale”): sistema del Dipartimento delle finanze di cui all’art. 52 del d.pr. 28.12.2000, n. 445.

Sistema informativo della fiscalità (denominato “SIFF”) : indica l’insieme delle risorse degli apparati, degli strumenti, delle regole e delle relazioni di cui dispongono le Strutture della Fiscalità per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

Sistema informativo della giustizia tributaria: denominato S.I.Gi.T.

Sistema pubblico per la Gestione dell’Identità Digitale: denominato SPID.

TIFF (Tagged Image File Format): formato grafico per le immagini che possono essere rappresentate con le diverse caratteristiche del colore.

UNEP (Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti): articolazione delle Corti d’ Appello, all’interno delle quali operano gli ufficiali e gli operatori giudiziari.

UTC: Coordinated Universal Time.

 

  1. Il Portale della Giustizia Tributaria

Il Portale della Giustizia tributaria,  accessibile all’indirizzo www.giustiziatributaria.gov.it, è composto da due sezioni, denominate “area pubblica” e “area riservata”, con diverse funzionalità.

Nell’area pubblica sono contenute le pagine web e i servizi del portale ad accesso libero, per cui sono disponibili:

  1. le informazioni generali sui servizi disponibili;
  2. il servizio di registrazione al S.I.Gi.T.;
  3. il manuale operativo nel quale sono contenute le indicazioni sulle istruzioni per l’utilizzazione dei servizi informatici e telematici nell’ambito del      processo tributario.

Nell’area riservata, alla quale  l’interessato può accedere a condizione di chi abbia richiesto la propria registrazione informatica, il S.I.Gi.T. rende accessibili le pagine web ed i servizi resi disponibili, secondo il relativo profilo di abilitazione. Per accedere ai servizi, l’interessato deve utilizzare una postazione che offra adeguate misure di sicurezza, quali l’installazione e il costante aggiornamento del sistema operativo, l’adozione di un valido sistema antivirus e di programmi di protezione e di difesa in genere.

 

 

  1. La registrazione al S.I.Gi.T.

Per utilizzare la proceduta di processo tributario telematico, preliminarmente, l’interessato deve chiedere la registrazione al S.I.Gi.T., ai sensi degli artt. 64 e 65 del d.lgs. 7.3.2005, n. 82, osservando le modalità indicate in maniera distinta per chi è in possesso o meno della Carta di Identità Elettronica(CIE) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS), nonché con gli altri strumenti di accesso resi disponibili tramite lo SPID. Inoltre, prima di procedere con la registrazione elettronica, l’interessato deve essere in possesso della firma elettronica qualificata o firma digitale e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Sergio Mogorovich

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