Jobs Act: al vaglio del Consiglio dei Ministri semplificazioni e sanzioni

Redazione 03/09/15
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Con ogni probabilità, sarà discussa al Consiglio dei Ministri di venerdì 4 settembre 2015 l’approvazione definitiva degli ultimi quattro decreti attuativi della legge n.183/2014 – Jobs Act. Tra i provvedimenti in attesa di approvazione, lo schema di decreto legislativo in materia di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini ed imprese, il cui intervento spazia dalla modifica della disciplina relativa al diritto al lavoro dei disabili, alla tenuta del libro unico del lavoro, sicurezza sul lavoro, modalità di utilizzo degli impianti audiovisivi e loro installazione, procedure per le dimissioni, pari opportunità, lavoro marittimo, comunicazioni obbligatorie ed altre semplificazioni relative al rapporto di lavoro.

Tra le novità, interventi sulle sanzioni in materia di lavoro. L’articolo 22 dello schema di decreto interviene nuovamente sulle sanzioni relative al lavoro irregolare. Con il D.L. n.145/2014, infatti, erano stati aumentati gli importi dovuti in caso di violazioni ed era stata eliminata la possibilità di utilizzare l’istituto della diffida. Il decreto reintroduce la diffida con esclusione nell’ipotesi in cui la violazione riguardi lavoratori extracomunitari e minori in età non lavorativa. Per avvalersi della diffida è prevista l’assunzione a tempo indeterminato, ma anche a tempo parziale con diminuzione dell’orario di lavoro non superiore al 50% dell’orario a tempo pieno, o con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a 3 mesi, con mantenimento in servizio per almeno 3 mesi.

Subiscono modifiche anche gli importi delle sanzioni in caso di lavoro irregolare mediante la previsione di un meccanismo a scaglioni secondo la gravità della condotta del datore di lavoro

Di seguito le nuove sanzioni:

a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di lavoro effettivo;

b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 e sino a 60 giorni di lavoro effettivo;

c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di lavoro effettivo.

Si prospettano cambiamenti anche per violazioni relative a libro unico del lavoro, assegni familiari e consegna prospetto paga. Per il libro unico del lavoro, in caso di omessa o infedele registrazione dei dati dalle quali derivano diversi trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali relative alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione, e ovvero alla infedele registrazione delle scritturazioni dei dati diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate, vengono applicate le seguenti sanzioni amministrative:

– da 150 a 1.500 euro fino a cinque lavoratori;

– da 500 a 3.000 euro se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a 6 mesi;

– da 1.000 a 6.000 euro se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a 12 mesi;

– da 100 a 600 euro in caso di mancata conservazione.

Sul libro unico del lavoro si attende di vedere se il Governo recepirà quanto indicato nel parere del Senato, che ha invitato a ridurre i massimali previsti nelle ipotesi di omessa o infedele registrazione sul LUL. Il decreto semplificazioni in materia di LUL prevede inoltre novità sulla tenuta che, dal 2017, sarà in modalità telematica presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche se occorrerà un apposito decreto attuativo.

In materia di assegni familiari sono previste le seguenti sanzioni amministrative:

– da 500 a 5.000 euro;

– da 1.500 a 9.000 euro se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a 6 mesi

– da 3.000 a 15.000 euro se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a 12 mesi.

Confermata invece la previsione della sanzione in caso di mancata o ritardata consegna del prospetto paga al lavoratore, tuttora basata sulla legge n. 4/1953. In caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, o nei casi di omissione o inesattezza nelle registrazione, si applicano al datore di lavoro le seguenti sanzioni amministrative:

– da 150 a 900 euro;

– da 600 a 3.600 euro se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a 6 mesi la sanzione;

– da 1.200 a 7.200 euro se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a 12 mesi la sanzione.

Confermato anche l’obbligo di consegna che può essere assolto anche mediante consegna del LUL. Nel caso in cui invece il datore di lavoro adempia agli obblighi previsti dalla legge n.4/1953 attraverso la copia delle scritturazioni effettuate nel LUL (non è obbligatorio venga consegnato al lavoratore), si applicano unicamente le sanzioni previste dall’articolo 39, coma 7 della legge n.133/2008 relativi alle omissioni o infedeli registrazioni.

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