Ordinanza del TAR Lazio: accesso dei cani nelle spiagge pubbliche

Rosalba Vitale 17/08/15
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Il rapporto uomo- cane è un legame di solidarietà inscindibile che solo chi possiede un cane ha il privilegio di conoscere.

Di recente, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda Bis, con sentenza n. 09302/15 accoglieva il ricorso proposto da un Associazione ambientalista contro il Comune di Anzio, relativo all’annullamento di un’ ordinanza nella parte in cui vietava ai conduttori di animali di poter accedere alle spiagge libere durante la stagione balneare, deducendo i seguenti vizi:

– violazione del principio di proporzionalità e difetto di motivazione, nonché violazione dell’art. 10, delibera G. reg. n. 866 del 2006, che prevede che i comuni individuino tratti di arenile da destinare all’accoglienza temporanea di animali da compagnia;
– violazione degli artt. 13 e 16 Cost.

Sul punto si sono sviluppati diversi orientamenti giurisprudenziali.

Secondo un orientamento, l’impostazione di parte ricorrente in ordine alla persistenza dell’interesse, era da condividere, con riguardo alla concreta utilità che possono rivestire le “norme agendi” contenute nella sentenza ( TAR Lombardia, Milano, n. 533 del 2010).

Secondo un’ altro orientamento sarebbe stato leso l’interesse della stessa Amministrazione, poiché anch’essa aveva titolo alla sentenza che si pronunciava sulla fondatezza del ricorso e sulla legittimità dell’atto impugnato ( TAR Calabria, Sez. Reggio Calabria, 225/2014).

Sulla questione il TAR per il Lazio ribadì che: “ il generale divieto di accesso alle spiagge libere in assenza di una motivazione che giustifichi tale scelta e senza specificare quali cautele comportamentali siano necessarie per la tutela dell’igiene delle spiagge, ovvero della incolumità dei bagnanti a cui si aggiunge il difetto di motivazione, la manifesta irragionevolezza e la violazione del principio di proporzionalità, circa il rapporto tra le esigenze pubbliche da soddisfare e l’incidenza sulle sfere giuridiche dei privati, non consentirebbe di apprezzare se esso sia riferibile a ragioni riconducibili all’igiene dei luoghi ovvero alla sicurezza di chi frequenta le spiagge”.

Il Comune, non solo avrebbe dovuto motivare il provvedimento giustificando le misure adottate, che consentisse di verificare il rispetto del principio di proporzionalità, piuttosto che porre un divieto assoluto di accesso alle spiagge, altresì avrebbe dovuto individuare tra più possibile scelte al raggiungimento del pubblico interesse, quella meno gravosa per i destinatari incisi dal provvedimento, onde evitare agli stessi ‘inutili’ sacrifici.

La scelta di vietare l’ingresso agli animali e, ai loro padroni o detentori si pone in aperto contrasto con la libera circolazione degli individui oltre che con i principi espressi in sede regionale.

Rosalba Vitale

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