Jobs Act: i nuovi decreti cambiano articolo 18 e licenziamenti

Redazione 24/02/15
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Il Jobs Act è al traguardo. Venerdì scorso, il Consiglio dei ministri ha dato l’ok definitivo ai primi quattro decreti attuativi della riforma del lavoro, l’approdo di un percorso iniziato poco meno di un anno fa e passato attraverso lotte anche aspre in materia sindacale, soprattutto riguardo le modifiche all’articolo 18.

La delega più importante tra le quattro esercitate dall’esecutivo, indubbiamente è quella che riguarda i contratti di lavoro, con le modifiche all’applicazione delle normative sul licenziamento sui futuri contratti e le novità in fatto abbandono lavorativo.

Nasce così il nuovo contratto a tutele crescenti, che vale esclusivamente per i neo assunti del settore privato, in qualità di operai, impiegati o quadri, che abbiano firmato dopo l’entrata in vigore del provvedimento – dunque, a partire dal primo marzo 2014.

Così come questi sono tutelati all’articolo 18, resta tutto com’è per i licenziamenti nulli e discriminatori in forma orale: il reintegro, in questi casi specifici, è assicurato. Diverso, invece, l’esito della riforma sui licenziamenti disciplinari ed economici. Per i primi, il reintegro rimane valido sempre che venga dimostrata “l’insussistenza del fatto materiale contestato”.

Diversamente, per i licenziamenti di diverso genere – dunque anche per gli economici – qualora si certifichi l’assenza di giusta causa o giustificato motivo, il Jobs Act dispone un indennizzo certo, che assume diverse proporzioni in base all’anzianità di servizio al fine di rendere ininfluente la decisione del giudice in merito.

Viene così disposto un compenso monetario, in luogo del mancato reintegro, che va da un minimo di 4 a un massimo di 24 mensilità.

Dopo un braccio di ferro con le commissioni, il governo ha deciso di includere nel decreto anche i licenziamenti collettivi, per i quali si applica il regime di indennizzo monetario valido per gli addii individuali, sempre che non si sia comunicato il distacco dal luogo di lavoro in forma orale: in tal caso, si applica la sanzione di reintegro.

Piccole imprese. Ultimo capitolo del decreto legislativo, quello delle Pmi, per le quali si stabilisce che il reintegro valga essenzialmente per i licenziamenti discriminatori comunicati in forma orale. In alternativa, viene attivata un’indennità a crescere degli anni di servizio, con minimo di 2 e massimo di sei mensilità: queste norme, valgono per le imprese fino a quindici dipendenti o cinque se di tipo agricolo.

Vai al testo del decreto sul contratto a tutele crescenti

Vai al testo definitivo del Jobs Act

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