Codice della strada: tutte le nuove sanzioni aggiornate al 2015

Redazione 05/02/15
Scarica PDF Stampa
Codice della strada, come ogni anno anche il 2015 ha visto le sanzioni inasprite a partire dal primo gennaio. Forze dell’ordine hanno iniziato ad applicare i nuovi regimi per gli automobilisti trasgressori, che pagheranno ancora più cari i comportamenti alla guida non consentiti a norma di legge.

Sono i massimi a essere stati colpiti in maniera particolare dal decreto del ministero della Giustizia dello scorso 16 dicembre, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre, in tempismo perfetto per l’entrata in vigore del primo gennaio.

Da ricordare, comunque, che è sempre in vigore la norma introdotta dal decreto del Fare 2013 che prevede la riduzione delle sanzioni del 30%, se versate entro il quinto giorno dalla contestazione o dalla notifica.

Allo stesso modo, rimangono vigenti gli aggravi per i ritardatari, che pagheranno le sanzioni comminate dalle forze dell’ordine in entità superiore, oltre il 60esimo giorno dalla contestazione o notifica. Al solito, rimangono sempre validi gli incrementi per chi viene commette un’infrazione nelle ore notturne.

Queste le previsioni del decreto

Ove era prevista la sanzione da € 24 a € 97 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 24 a € 98 (rientra in questa fascia l’eccesso di velocità generale).
Ove era prevista la sanzione da € 25 a € 99 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 25 a € 100.
Ove era prevista la sanzione da € 38 a € 155 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 38 a € 156 (rientra la mancata distanza di sicurezza).
Ove era prevista la sanzione da € 39 a € 159 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 39 a € 160 (mancata accensione delle luci) .
Ove era prevista la sanzione da € 40 a € 160 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 40 a € 161.
Ove era prevista la sanzione da € 40 a € 162 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 40 a € 163.
Ove era prevista la sanzione da € 40 a € 163 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 40 a € 164.
Ove era prevista la sanzione da € 41 a € 168 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 41 a € 169.
Ove era prevista la sanzione da € 51 a € 99 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 51 a € 100 (sorpasso non consentito e divieto di sosta).
Ove era prevista la sanzione da € 76 a € 308 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 77 a € 310 (rientra il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza).
Ove era prevista la sanzione da € 80 a € 318 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 81 a € 321 (figura anche carico mal sistemato).
Ove era prevista la sanzione da € 80 a € 323 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 81 a € 326 (uso scorretto degli abbaglianti o lampeggio).
Ove era prevista la sanzione da € 82 a € 328 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 83 a € 331.
Ove era prevista la sanzione da € 83 a € 329 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 84 a € 332.
Ove era prevista la sanzione da € 84 a € 335 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 85 a € 338 (mancata installazione gomme invernali, faro non funzionante).
Ove era prevista la sanzione da € 99 a € 201 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 100 a € 203.
Ove era prevista la sanzione da € 105 a € 422 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 106 a € 425.
Ove era prevista la sanzione da € 126 a € 252 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 127 a € 254 (omessa precedenza).
Ove era prevista la sanzione da € 154 a € 616 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 155 a € 621 (eccesso di velocità entro 60 km/h oltre il limite e circolazione contromano).
Ove era prevista la sanzione da € 155 a € 622 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 156 a € 627.
Ove era prevista la sanzione da € 156 a € 626 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 157 a € 631.
Ove era prevista la sanzione da € 159 a € 639 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 160 a € 644 (rientra la mancata revisione dell’automobile).
Ove era prevista la sanzione da € 160 a € 641 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 161 a € 646.
Ove era prevista la sanzione da € 162 a € 646 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 163 a € 651.
Ove era prevista la sanzione da € 163 a € 653 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 164 a € 658.
Ove era prevista la sanzione da € 163 a € 658 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 164 a € 663.
Ove era prevista la sanzione da € 168 a € 674 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 169 a € 679 (trasporto di persone oltre il massimo del veicolo).
Ove era prevista la sanzione da € 211 a € 843 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 213 a € 850 (rientra in questa fascia l’eccesso di velocità oltre i 60 km/h).
Ove era prevista la sanzione da € 216 a € 432 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 218 a € 435.
Ove era prevista la sanzione da € 264 a € 1.054 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 266 a € 1.062.
Ove era prevista la sanzione da € 284 a € 1.133 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 286 a € 1.142.
Ove era prevista la sanzione da € 294 a € 1.174 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 296 a € 1.183.
Ove era prevista la sanzione da € 316 a € 1.265 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 319 a € 1.275.
Ove era prevista la sanzione da € 318 a € 1.272 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 321 a € 1.282.
Ove era prevista la sanzione da € 324 a € 1.294 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 327 a € 1.304.
Ove era prevista la sanzione da € 331 a € 1.324 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 334 a € 1.335.
Ove era prevista la sanzione da € 353 a € 1.762 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 356 a € 1.776.
Ove era prevista la sanzione da € 369 a € 1.476 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 372 a € 1.488.
Ove era prevista la sanzione da € 385 a € 1.539 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 388 a € 1.551.
Ove era prevista la sanzione da € 398 a € 1.596 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 401 a € 1.609.
Ove era prevista la sanzione da € 403 a € 1.617 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 406 a € 1.630.
Ove era prevista la sanzione da € 410 a € 1.643 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 413 a € 1.656.
Ove era prevista la sanzione da € 419 a € 1.682 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 422 a € 1.695.
Ove era prevista la sanzione da € 422 a € 1.686 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 425 a € 1.699.
Ove era prevista la sanzione da € 527 a € 2.108 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 531 a € 2.125 (rientra in questa fascia la guida in stato di ebbrezza).
Ove era prevista la sanzione da € 662 a € 2.650 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 667 a € 2.671.
Ove era prevista la sanzione da € 705 a € 3.526 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 711 a € 3.554.
Ove era prevista la sanzione da € 765 a € 3.076 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 771 a € 3.101.
Ove era prevista la sanzione da € 769 a € 3.079 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 775 a € 3.104.
Ove era prevista la sanzione da € 770 a € 3.086 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 776 a € 3.111.
Ove era prevista la sanzione da € 772 a € 3.115 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 778 a € 3.140.
Ove era prevista la sanzione da € 802 a € 3.212 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 808 a € 3.238.
Ove era prevista la sanzione da € 808 a € 3.234 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 814 a € 3.260.
Ove era prevista la sanzione da € 821 a € 3.287 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 828 a € 3.313.
Ove era prevista la sanzione da € 841 a € 3.366 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 848 a € 3.393.
Ove era prevista la sanzione da € 895 a € 3.578 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 902 a € 3.607.
Ove era prevista la sanzione da € 939 a € 3.758 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 947 a € 3.788.
Ove era prevista la sanzione da € 1.054 a € 3.162 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 1.062 a € 3.187.
Ove era prevista la sanzione da € 1.054 a € 4.216 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 1.062 a € 4.250.
Ove era prevista la sanzione da € 1.174 a € 11.741 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 1.183 a € 11.835.
Ove era prevista la sanzione da € 1.324 a € 5.302 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 1.335 a € 5.344.
Ove era prevista la sanzione da € 1.376,55 a € 13.765,50 la
stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.388 a € 13.876.
Ove era prevista la sanzione da € 1.761 a € 7.045 a stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 1775 a € 7.101.
Ove era prevista la sanzione da € 1.818 a € 7.276 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 1.833 a € 7.334.
Ove era prevista la sanzione da € 1.865 a € 7.460 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 1.880 a € 7.520.
Ove era prevista la sanzione da € 1.941 a € 7.767 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 1.957 a € 7.829.
Ove era prevista la sanzione da € 1.988 a € 7.953 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 2.004 a € 8.017.
Ove era prevista la sanzione da € 2.650 a € 10.604 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 2.671 a € 10.689.
Ove era prevista la sanzione da € 4.696 a € 18.785 la stessa deve
intendersi sostituita con quella da € 4.734 a € 18.935.
Ove era prevista la sanzione da € 10.793 a € 16.189 la stessa
deve intendersi sostituita con quella da € 10.879 a € 16.319.

 

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento