Regime forfetario

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Il nuovo regime forfettario consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva del 15% – su ricavi o compensi ai quali si applica un coefficiente di redditivitàin luogo di quella del 5% prevista nel regime dei minimi. Il nuovo regime forfettario entrerà in vigore dal primo gennaio 2015.

L’articolo è firmato dall’autore  del volume “Contribuenti minimi e regimi agevolati” in uscita nell’edizione aggiornata 2015 per Maggioli Editore.

Nel presente articolo verificheremo i soggetti che possono accedere al nuovo regime, quali sono i nuovi limiti dei ricavi e dei compensi per godere del regime forfetario e che variano in base alla tipologia di attività, le caratteristiche ed i requisiti richiesti nonché si darà un cenno alle ulteriori disposizioni. In ultimo faremo un confronto tra il nuovo regime e quello ordinario per verificare se  permanere all’interno dello stesso (in quanto regime naturale per coloro che hanno i requisiti) o optare per il secondo.

Le principali novità sono:

  1. l’imposta sostitutiva stabilita in misura fissa del 15% che sostituisce l’Irap, l’Irpef e le  addizionali comunali e regionali, nonché l’Iva;
  2. la scomparsa del limite dei 35 anni e dei 5 anni di permanenza che esisteva nel regime fiscale agevolato dei nuovi minimi;
  3. i contributi Previdenziali INPS: viene eliminata la previsione del contributo previdenziale INPS minimale (circa 3 mila euro annui). Si verseranno quindi contributi previdenziali in base al volume dei ricavi fatturati o incassati;
  4. le spese per il personale: vi è la possibilità di fruire di personale nel limite di 5000 euro, per cui ci si potranno utilizzare dipendenti e collaboratori;
  5. il limite dei ricavi che varia a seconda dell’attività;
  6. i coefficienti di redditività differenziati a seconda dei codici atecofin che costituiscono la base imponibile dell’imposta sostitutiva;
  7. gli investimenti in beni strumentali relativi all’anno di imposta precedente che non devono superare la soglia di 20 mila € considerando anche il valore dei beni che si possiedono in comodato, locazione o noleggio;
  8. la riduzione di un terzo del reddito imponibile per il primo triennio qualora si rispetti il requisito della novità già presente nel regime dei minimi;
  9. la possibilità di effettuare cessioni all’esportazione e assimilate, servizi internazionali, cessioni verso il Vaticano, San Marino e nei confronti di soggetti che beneficiano delle agevolazioni previste da trattati e accordi internazionali.

Possono accedere al regime forfetario coloro che sono titolari di partita Iva ed esercitano attività di impresa, arte o professione, purché soddisfino alcuni requisiti, molti dei quali già presenti nell’abrogato regime dei minimi.

Tra le altre condizioni per accedere abbiamo:

  1. Residenza: Si deve essere residenti fiscalmente in Italia a meno che siate  residenti in un altro Stato della Ue o in uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni; ipotesi questa che presuppone che in Italia si produca almeno il 75% del loro reddito complessivo;
  2. Coesistenza di lavoro dipendente e regime forfetario: Se si possiedono anche redditi di lavoro dipendente e assimilati la somma tra forfetario e lavoro dipendente non dovrà essere superiore a venti mila euro a meno che il rapporto di lavoro dipendente non sia cessato nell’anno per qualsiasi motivo o comunque vi dev’essere la prevalenza del reddito ritraibile dal regime forfetario;
  3. Regimi speciali: Non si deve rientrare in un regime speciale ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito; l’attività non deve essere la compravendita immobiliare considerando anche terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  4. Partecipazioni: Non si deve inoltre essere soci di  società di persone, associazioni professionali o Srl “trasparenti”.

Se si sta continuando un’attività che era già esistente nel 2014, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati in tale periodo d’imposta precedente l’entrata nel regime forfetario (2015), non deve essere superiore ai limiti previsti dalla norma.

Al di là delle novità evidenziate precedentemente, valgono le stesse particolarità esistenti nel precedente regime dei minimi e che sono sancite nell’articolo 1 dal comma 54 al comma 89 della Legge di Stabilità 2015.

Nel regime forfetario permangono tutte le agevolazioni esistenti nel vecchio regime dei minimi dal punto di vista degli adempimenti. Non essendo soggetti ad Iva, IRAP e studi di settore non saranno nemmeno obbligatorie le relative comunicazioni e dichiarazioni. La stessa semplificazione già esistente nel vecchio regime vale anche per i modelli intrastat, black list ecc.

Il precedente limite dei 30 mila euro dei contribuenti minimi, in realtà, viene rimodulato e varia a seconda del codice atecofin attribuito al soggetto, ossia in base alla tipologia  dell’attività svolta. Dunque, a seconda della categoria a cui si appartiene, viene stabilito un coefficiente di redditività da applicarsi ai ricavi o compensi. E’ sancito anche un tetto massimo ai ricavi al di sopra del quale si fuoriesce dal regime.

Per godere della riduzione di un terzo del reddito e del beneficio contributivo, pertanto, è necessario  non aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, lavoro autonomo ovvero reddito d’impresa, anche in forma associata o familiare.

Inoltre l’attività non deve essere la mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o anche autonomo escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni (tirocinio professionale).

Se invece l’attività è la prosecuzione di una svolta in precedenza da un altro soggetto i ricavi del periodo d’imposta precedente a quello di ingresso nel regime non devono essere superiori a quelli definiti dalla legge di stabilità 2015.

Ai fini del calcolo del limite non rientrano quelli derivanti dall’adeguamento agli studi di settore. Inoltre nel caso di più attività svolte contemporaneamente si assume il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

 

LIMITE DI RICAVI E COMPENSI

PROGR. GRUPPO DI SETTORE

CODICI ATTIVITÀ ATECO 2007

LIMITE

COEFFICIENTE REDDITIVITÀ

DEI RICAVI/ COMPENSI

1

Industrie alimentari e delle bevande

(10 – 11)

35.000 40%

2

Commercio all’ingrosso e al dettaglio

45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9

40.000 40%

3

Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande

47.81

30.000 40%

4

Commercio ambulante di altri prodotti

47.82 – 47.89

20.000 54%

5

Costruzioni e attività immobiliari

(41 – 42 – 43) – (68)

15.000 86%

6

Intermediari del commercio

46.1

15.000 62%

7

Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione

(55 – 56)

40.000 40%

8

Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi

(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)

15.000 78%

9

Altre attività economiche

(01 – 02 – 03) – (05- 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) -(84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)

20.000       67%

Esempio

Se consideriamo la categoria dei professionisti (ad es. commercialista di Salerno), sapendo che il limite è di 15 mila € e ponendo che tale tetto massimo sia stato raggiunto in termini di compensi nell’anno 2015, essendo il coefficiente di redditività pari al 78%, il reddito imponibile sarà di € 11.700 e l’imposta sostitutiva si adeguerà al 15% di tale importo, ossia ad € 1.755.

Se invece calcoliamo la tassazione ordinaria (scaglioni Irpef) sullo stesso reddito, avremo una tassazione di € 1.739 al netto delle detrazioni per lavoro autonomo oltre le addizionali che nel nostro esempio possiamo stimare nel 2,8% (circa € 350). Pertanto, non considerando l’Irap in quanto si suppone che il soggetto non abbia i presupposti per l’applicazione, notiamo che il regime forfetario è più conveniente di circa € 300.

Dopo aver eseguito, però, tale confronto vanno valutate le altre variabili che potrebbero incidere sulla scelta.

Infatti diviene fondamentale prendere in considerazione che in questo regime, in luogo di quello ordinario basato su costi e ricavi, i primi (costi) non sono deducibili in quanto l’imposta sostitutiva si applica su una percentuale di ricavi o compensi. Unica eccezione sono i contributi INPS che restano deducibili. Alla luce di tali differenze va fatta una stima di quelli che sono gli eventuali costi dell’attività professionale (nel nostro esempio).

Infatti, nel regime ordinario la deduzione degli stessi è riconosciuta per cui se da un conteggio risultano costi che in percentuale siano superiori al 22% dei compensi stimati (100 [ricavi] – 78 [reddito]) va seriamente valutato l’impatto derivante dalla mancata possibilità di scendere al di sotto del 78% di redditività ed inoltre va analizzata la circostanza che – nel regime ordinario – si può detrarre l’Iva.

In conclusione, se i costi sono pari al 23% o anche di più rispetto ai ricavi o ai compensi, il regime forfetario diventa non conveniente da un punto di vista della tassazione. Ovviamente, in tutto ciò, vanno esaminate e tenute in debita considerazione tutte le semplificazioni molto interessanti esistenti nel regime (ad esempio l’esclusione dagli studi di settore).

Coloro che nel 2014 aderiscono al regime delle nuove iniziative produttive o a quello degli ex minimi passeranno – avendone i requisiti – automaticamente nel nuovo regime, salvo opzione. Tali regimi, infatti, sono abrogati e quindi non esistono più dal 1 gennaio 2015.

I soggetti che nel 2014 sono nel regime dei minimi di cui all’articolo 27 del decreto legge n. 98 del 2011 possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età” se esprimono la volontà in tal senso. Altrimenti – avendone i requisiti – transitano automaticamente nel regime dei forfetari salvo opzione per il regime ordinario.

Ciò fa comprendere come i due regimi (minimi e forfetari) continueranno ad esistere nel 2015, ma quello più conveniente (il primo) terminerà al più tardi entro il 2032 per coloro che sono già entrati nello stesso prima del 2015.

 

Salvatore Giordano

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