Voto di scambio, cambia il 416-ter del Codice penale. Il nuovo testo

Redazione 16/04/14
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Approvazione definitiva per la nuova legge sul voto di scambio politico mafioso. L’atto finale è arrivato alla quarta lettura per il disegno di legge, completata stamane in Senato, dove la proposta è stata licenziata con l’ampia maggioranza di 191 voti a favore, 32 no e 18 astenuti.

Spirito della nuova legge è quello di allargare la punibilità delle preferenze espresse secondo la pratica del voto di scambio, che, da ora, non dovrebbero riguardare in maniera esclusiva il passaggio di denaro, ma anche altri tornaconti non immediatamente monetizzabili.

Nonostante ciò, è stata piena bagarre in aula a palazzo Madama, con i grillini del MoVimento 5 Stelle che non hanno esitato ad alzare cartelli, inneggiando a Renzi e Berlusconi in qualità di “padrini del voto di scambio”.

A mandare in escandescenza i parlamentari del MoVimento 5 Stelle, la riforma dell’articolo 416-ter del Codice penale,dove la pena detentiva per il reato di voto di scambio viene modificata da un minimo di 4 anni a un massimo di 10, rispetto a quanto approvato in passato, nella precedente lettura del Senato, quando le soglie furono fissate a 7 anni nella migliore delle ipotesi e 12 per la peggiore. Fino a oggi, le pene erano commisurate al 416-bis, ma a formulare quella che è risultata la dicitura finale del nuovo articolo è stata la Camera in terza lettura, a seguito dell’accordo tra maggioranza e Forza Italia.

Durante la votazione, al Senato gli esponenti del MoVimento 5 Stelle non hanno esitato a scagliarsi contro il presidente del Senato Piero Grasso, che era intervenuto prima per richiamare, e, in seguito, per espellere dall’aula, due senatori grillini, Vincenzo Santangelo e Alberto Airola. “In quest’aula l’ordine lo tengo io, se io dico di tacere, lei deve tacere”, è sbottata la seconda carica dello Stato.

Ecco il testo della nuova formulazione del reato di voto di scambio, così come prevista dallì’articolo 416-ter del Codice penale.

“Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma”.

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