Concussione e induzione: la Cassazione cerca di fare ordine dopo la riforma

Scarica PDF Stampa
Il 14 marzo sono state depositate le motivazione della sentenza delle Sezioni Unite che il 24 ottobre dello scorso anno si sono espresse sulla distinzione tra due fattispecie di reato, precisamente concussione (prevista dall’articolo 317 c.p.) e induzione indebita a dare o a promettere utilità (prevista dall’articolo 319-quater c.p.).

I due articoli, nella formulazione attuale, sono il risultato del processo di c.d. “spacchettamento” del reato di concussione, così come definito dalla riforma dei reati contro la pubblica amministrazione (l. n. 190/2012).

Nella sua formulazione ante riforma, l’articolo 317 c.p. prevedeva come fattispecie di reato la costrizione e l’induzione a dare o a promettere denaro o altra utilità, ponendo tali condotte sotto la medesima etichetta di concussione. Il legislatore del 2012 ha eliminato il riferimento all’induzione, conferendo a tale condotta una autonoma rilevanza penale, introducendo a questo proposito il citato articolo 319-quater.

Conseguentemente, ha aumentato la pena minima edittale prevista per il reato di concussione (portandola da quattro a sei anni) e ha ridotto il minimo e il massimo edittali della pena per l’induzione (da tre a otto anni nell’attuale formulazione dell’articolo 319-quater).

I giudici della Suprema Corte, nell’ottobre scorso, hanno stabilito che “la linea di discrimine tra le due fattispecie ruota intorno al fatto che, nell’induzione indebita prevista dall’articolo 319-quater del Codice Penale, si assiste ad una condotta di pressione non irresistibile da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che lascia al destinatario della stessa un margine significativo di autodeterminazione e si coniuga con il perseguimento di un suo indebito vantaggio. Al contrario, nel reato, più grave, della concussione per costrizione si sarebbe in presenza di una condotta del pubblico ufficiale che limita radicalmente la libertà di autodeterminazione del destinatario”.

Il discrimen, dunque, consisterebbe nella posizione dell’oggetto materiale del reato: se al destinatario è lasciato un margine di discrezione, la possibilità di autodeterminarsi e questo accetta di prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, per ottenere un tornaconto personale, si ha di fronte il reato di induzione indebita; nel caso in cui, la richiesta del pubblico ufficiale, che minaccia “un male ingiusto”, è tale da non lasciare al destinatario alcuna possibilità di scelta se non cedere alla pressione esterna o soccombere al male minacciato, senza comunque trarne beneficio, il reato che viene a realizzarsi è quello della concussione.

Nella concussione si costringe, nella induzione si convince.

La distinzione, che a prima vista può apparire chiara e lineare, non permette di risolvere l’infinità di situazioni reali che possono verificarsi. Di ciò la Corte ne tiene conto anche nel testo delle motivazioni. Nelle 62 pagine in cui si articola il ragionamento dei giudici dell’organo più elevato della Cassazione, si avverte il destinatario (presumibilmente il giudice di merito) della possibilità di incorrere in una zona “grigia”, non completamente chiara, al limite tra la concussione e la induzione. In questi casi, l’interprete, per individuare con precisione il tipo di reato, deve compiere una valutazione complessiva del fatto e della situazione concreta che gli si presenta. In più, auspica un intervento del legislatore che vada a correggere la formulazione delle due norme, eccessivamente “approssimative” e di “scarsa coerenza”, prima di un possibile intervento della Corte Costituzionale.

La sentenza esaminata è al centro di un ampio dibattito non solo per la peculiarità dei beni giuridici protetti dalle due norme, ma per la rilevanza, squisitamente politica, che ha avuto e continua ad avere il tema oggetto di trattazione.

Si ricordi la condanna inflitta all’ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi a 7 anni e all’interdizione perpetua dai pubblici uffici (che per l’ex premier rappresenta la condanna più grave), per prostituzione minorile e per “concussione per costrizione” (per aver telefonato alla Questura di Milano, chiedendo la liberazione della giovane marocchina appena quattro anni fa).

Il processo Ruby, ora in appello, potrebbe secondo alcuni riaprirsi proprio per effetto di questa sentenza della Cassazione, con la possibilità di ottenere per l’imputato la condanna al reato di cui all’articolo 319-quater, ben più favorevole.

Come giuristi e semplici spettatori della vicenda staremo a vedere. Certo è che pare molto difficile prospettare una situazione di mero convincimento quando l’interlocutore è uno degli uomini più potenti del Paese, almeno all’epoca dei fatti!

Lorenzo Pispero

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento