Avvocati specialisti e difensori d’ufficio:requisiti e come fare domanda

Redazione 20/03/14
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Il Consiglio nazionale forense ha depositato la bozza del nuovo regolamento sulle specializzazioni forensi al Ministero della Giustizia. Così, la riforma dell’avvocatura aggiunge un nuovo tassello in vista della sua piena attuazione, a più di un anno di distanza dalla sua entrata in vigore.

E non è tutto: lo stesso Guardasigilli Andrea Orlando ha messo a punto il regolamento che stabilisce i criteri per fare parte dell’elenco dei difensori d’ufficio, con tutti gli avvocati abilitati resi noti dallo stesso Cnf ogni tre mesi.

Partendo dal regolamento sulle branche in cui ogni professionista può raggiungere la propria specializzazione, si tratta del testo previsto all’articolo 9 dalla riforma forense, legge 247/2012, che stabilisce quali percorsi sono tenuti a completare, mettendo in risalto i requisiti richiesti a ciascun avvocato.

Ovviamente, ottenere il titolo di avvocato specialista sarà possible solo qualora verrà comprovata una completa dimestichezza con la materia in oggetto, ragion per cui il regolamento elaborato dal Consiglio nazionale forense propende per una valutazione complessiva della formazione e dell’ambito di attività del legale.

Secondo quanto stabilisce l’articolo 6 del regolamento, il titolo di avvocato specialista non potrà essere riconosciuto per più di una disciplina, in base all’apposita tabella allegata al testo sottoposto al ministero della Giustizia.

Quindi, a presentare domanda per l’ottenimento del titolo  di specializzazione, potrà essere l’avvocato che sia in pari con il percorso di formazione, e che abbia, come si diceva, conseguito un’esperienza rilevante nel settore in cui intende specializzarsi. Ulteriori requisiti per accedere al titolo di avvocato specialista, saranno quelli di non aver riportato, nel triennio precedente la presentazione della domanda, una sanzione disciplinare, relativa al mancato adempimento dei doveri di aggiornamento o di responsabilità professionale. In aggiunta, ultima caratteristica, sarà vietato inoltrare richiesta a quanti abbiano ricevuto, negli ultimi due anni, revoca del titolo di specialista.

Sarà possibile ottenere il titolo anche solo presentando adeguata controprova di iscrizione da almeno otto anni all’albo forense e di essersi occupati, negli ultimi cinque anni, di tematiche affini all’ambito per cui si richiede il titolo.

Passando, invece, agli avvocati che potranno avvalersi del titolo di difensori d’ufficio, il nuovo regolamento realizzato al ministero della Giustizia, viene resa indispensabile la frequenza di un corso biennale di formazione e aggiornamento, organizzato dalle istituzioni territoriali , di almeno 90 ore e con tanto di test finale da superare. Quindi, necessaria l’iscrizione all’albo da almeno 5 anni , comprovata esperienza in materia penale e specializzazione in diritto penale.

 

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