Sicurezza sul lavoro e perdita dei requisiti psico-fisici

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Con il Decreto Legge n. 81 del 9 aprile 2008, a carico del datore di lavoro, e di tutta una serie di soggetti ben identificati all’interno della normativa di settore, sono stati individuati profili di responsabilità diretta ed indiretta, con previsioni di sanzioni di ordine amministrativo e penale, in materia di sicurezza sui posti di lavoro e di qualità della vita di tutti coloro che professionalmente o per esigenze personali accedono in aree di lavoro a rischio.

Seppur il decreto legislativo regolamenta analiticamente, e direi quasi universalmente, tutti gli aspetti relativi alla sicurezza sul posto di lavoro, bisogna sottolineare che lo stesso trova difficoltà applicative quando si scontra con fattispecie che attengono alla sicurezza su quei posti di lavoro come le caserme, le strutture militari e quelle adibite ad uso delle FF. OO., ovvero quei luoghi dove operano professionalmente figure lavorative già di per sé ad alto rischio soggettivo ed oggettivo a causa delle proprie mansioni e degli strumenti a loro in  uso.

Il legislatore successivamente alla promulgazione del decreto ha in tal senso apportato modifiche e aggiunte al testo originario cercando di affinare e attagliare la normativa anche a questo specifico ambito professionale, soprattutto in materia di vigilanza, aggiungendo all’art. 13 un comma 1 bis che attribuisce specificità al settore delle FF. AA. delle FF. PP. e dei Vigili del Fuoco, autorizzando una deroga per gli organi di vigilanza che possono essere anche interni alle diverse organizzazioni[1] e che coordinato con l’art. 41 c.1 assegna quest’ultimi compiti al servizio sanitario interno dei vari corpi, indicandone anche specificatamente gli ambiti dell’attività al c. 2 lett. a) e cioè “ La sorveglianza sanitaria comprende: a)  visita medica preventiva intesa a constatare) visita medica preventiva intesa a constatare lassenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;”.

Come norma generale di rinvio e collegamento al decreto legge 81/2008 è posto l’art. 1496 del C.O.M. che esplicitamente indica che la tutela della saluta e della sicurezza sui posti di lavoro, anche quelli di tipo militare, è affidata alla disciplina del predetto decreto legge, contemperata dalle norme del C.O.M. e del T.U.R.O.M. .[2]

Posto dunque che la normativa generale è quella così inquadrata per quanto attiene lo specifico settore delle FF. AA., delle FF. PP. e dei VV. FF., e che esiste un principio costituzionale previsto dall’art. 32 c.1 della Carta Costituzionale dello Stato Italiano  secondo cui  la Repubblica (e quindi tutte le articolazioni amministrative dello Stato) tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, ponendo un onere imprenscindibile in capo tutti gli amministratori pubblici ai rispettivi livelli, e al c. 2, che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, legge che non può in ogni caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana e aggiungerei della libertà di disporre di se stesso, cosa prevede dunque la legge nel caso in cui un appartenente alle FF. OO. o delle FF. AA. esce di “senno” e crea quei presupposti di pericolo per se e per gli altri in relazione alle funzioni ed agli strumenti (mezzi di coazione fisica e armi) di cui è in possesso per svolgimento della sua attività quotidiana?

Bisogna innanzi tutto distinguere tre ipotesi: la prima, il militare o l’appartenente ad un organo delle Forze di Polizia dà segni di squilibrio psicofisico sul posto di lavoro in attività di servizio; la seconda, lo stesso soggetto dà segni di squilibrio fuori dall’ambito del servizio e dal posto di lavoro; la terza, viene segnalata estemporaneamente e de relato la situazione di pericolo ai responsabili gerarchici da cui dipende il soggetto.

Per la prima ipotesi non vi sono dubbi sulla copertura legislativa data ai comandanti delle varie unità organizzative dei vari corpi per far fronte ad una situazione di pericolo imminente sul posto di lavoro, in caso di manifesta alterazione psico-fisica del dipendente. Infatti, esclusivamente per i militari (cioè per gli appartenenti alle quattro FF. AA. Carabinieri, Esercito, Marina ed Aviazione ed al Corpo della Guardia di Finanza)  è previsto, ai sensi dell’art. 728 del T.U.R.O.M.[3] (DPR 90  del 15 marzo 2010) e degli artt. 181[4] c. 1 lett. a), b) e c), 184 c.1[5], 198[6], e 199[7] del C.O.M.(D.L. n. 66 del 15 marzo 2010) di avviare immediatamente il militare, affetto dai sintomi di una tale patologia, direttamente presso le infermerie di presidio, avendo cura di ritirare cautelativamente al dipendente ogni strumento di coazione fisica e arma in dotazione o strumento che possa essere di aiuto e agevolarlo al compimento di atti inconsulti e autolesivi.

E’ bene qui precisare che è facoltà del militare, ai sensi dell’art. 1497 del C.O.M. farsi assistere, in tale caso, e dove non fosse in grado per le precarie condizioni psico-fisiche, tale facoltà ricadrebbe sui famigliari, da un medico di propria fiducia ed essere ricoverato in una struttura civile a se più consona[8].

Per ognuna delle FF. OO. ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Guardia Forestale dello Stato e VV.UU.) vale anche il proprio ordinamento e/o regolamento, laddove prevista una fattispecie analoga e specifica come quella prevista per i militari.

Ad esempio, per la Polizia di Stato, esiste tutta una normativa coordinata e prevista dagli artt. 25 c. 2 e 46 c.2. e 3° della legge 121/81 e dagli artt. 61 c. 3, 62 c. 2 e 4, 64 c.1 e 65 c. 1 del D.P.R. 782 del 28.10.1985, mentre per la Polizia Penitenziaria, anche se vi è un rimando alla predetta normativa prevista per la Polizia di Stato in linea generale, ai sensi degli artt. 1 c. 3 e 4, 20 e 43 della legge n. 395 del 15.12.1990, alla fine si ancora la prassi a direttive interne quali la Difesan 5000/2007 ed alla circolare GDAP-0366497-2007 con riferimento agli artt. 15 e 19 del DPR n. 461 del 29 ottobre 2001 ed allo stesso modo si regola il Corpo Forestale dello Stato.

Discorso a se varrebbe fare per i Vigili Urbani, la cui idoneità al servizio non viene direttamente regolamentata ma viene attribuita a meccanismi pubblici meno stringenti inquadrati anche all’interno del testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Nella seconda ipotesi, quella in cui si dovesse verificare un fenomeno uguale al precedente, in un contesto che non sia quello di servizio, e fuori dall’ambito del posto di lavoro, nella immediatezza, i provvedimenti da adottare sono  analoghi a quelli finora descritti.

E’ la terza ipotesi, cioè quella relativa a una conoscenza differita e comunicata de relato di fenomeni riconducibili a uno scadimento e alterazione dello stato psico-fisico dell’appartenente alle FF. OO. o alle FF. AA. che pone alcuni dubbi sulla esatta applicazione della normativa di settore, poiché in questo caso entrano in gioco differenti valutazioni e comportamenti di coloro che sono preposti, per legge, alla sicurezza del proprio personale e dei posti di lavoro da questo frequentato, oltre che per una responsabilità anche indiretta e generale verso una tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, in capo a chi genericamente ne ha un’eventuale attribuzione.

Qui non si vuole sollecitare un modello comportamentale ma risulta sensato che chi ha obblighi previsti a mente dei propri regolamenti e maggiormente dal D.L. 81/2008, deve necessariamente effettuare, per adempiere correttamente agli stessi, una prima valutazione che deve essere di ordine probatorio e cioè assicurarsi che il fatto sia riscontrato, e cioè che non sia una manifestazione ritorsiva e/o inesistente nei confronti del personale e solo successivamente innescare quei meccanismi differiti di tutela previsti dai relativi ordinamenti sia militari che civili.

In quest’ultima ipotesi si potrebbe però verificare che il soggetto, investigato sotto il profilo dell’idoneità psico-fisica, si voglia sottrarre all’accertamento sanitario previsto e porre in una situazione di scelta obbligata il responsabile, per legge, della sua e dell’altrui sicurezza, sia sul posto di lavoro che all’esterno, oppure desidera scegliere, e il 1497 del C.O.M. ad esempio, per i militari lo prevede esplicitamente come facoltà del militare stesso o dei suoi famigliari, un più consono luogo di ricovero o accertamento sanitario, fatti che mettono i responsabili predetti davanti a scelte ben precise di cui si devono assumere ogni responsabilità.

Appare ovvio dunque che nel caso cogente, in cui la manifestazione è contestuale, in caso di rifiuto, si può provvedere tranquillamente, non attraverso quegli strumenti disciplinari o penali come avvenuto in passato e che hanno visto anche un pronunciamento in difformità da quello formulato ad esempio in sede penale militare, ma attraverso un Trattamento Sanitario Obbligatorio che in ogni caso necessiterà della convalida dell’Autorità locale sanitaria che si individua nel Sindaco del luogo ove si trova la struttura sanitaria di ricovero, mentre in mancanza di una simile contestualità d’urgenza, si provvederà a richiedere alle autorità sanitarie preposte di valutare l’ipotesi di emettere dei provvedimenti d’urgenza finalizzate a valutare lo stato psico-fisico del soggetto segnalato, in forza proprio di quanto previsto in materia di vigilanza del datore di lavoro dagli artt. 13 e 41 del D.L. 81/2008.

Ogni altra attività d’imperio sarebbe illegittima e foriera di responsabilità penali e civili nei confronti di coloro che abbiano abusato delle proprie funzioni e preminenze gerarchiche, a maggior ragione se dette ipotesi di inabilità segnalate o erroneamente valutate fossero clinicamente poi smentite.

 

 

 



[1] 1-bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni.

[2] Art. 1496 Diritto alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro

1. La tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro è garantita in base alle norme del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in quanto compatibili con le disposizioni del presente codice e del regolamento.

[3]Art. 728 Comportamento nei confronti di militari in stato di grave alterazione

1. Se un militare in stato di grave alterazione fisica o psichica trascende negli atti in modo da determinare il pericolo di danno alla propria o altrui persona oppure a cose, i militari presenti, sotto la guida del più anziano, devono adoperarsi in modo idoneo per prevenire o contenere il danno e richiedere l’immediato intervento sanitario militare o civile.

[4]Art. 181 Istituzione e funzioni del Servizio sanitario militare

1. Il Servizio sanitario militare, di seguito denominato: «Sanità militare» provvede:

a) all’accertamento dell’idoneità dei cittadini al servizio militare;

b) all’accertamento dell’idoneità dei militari al servizio incondizionato;

c) alla tutela della salute dei militari;

[5]Art. 184 Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per le Forze armate

1. La normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si applica alle Forze armate nei limiti di compatibilità con gli speciali compiti e attività da esse svolti, tenuto conto delle insopprimibili esigenze connesse all’utilizzo dello strumento militare, come valutate dai competenti organismi militari sanitari e tecnici.

[6]Art. 198 Accertamento dell’idoneità al servizio e delle infermità da causa di servizio

1. La Commissione di cui all’ articolo 193 territorialmente competente in relazione all’ufficio di ultima assegnazione del dipendente ovvero, se il dipendente è pensionato o deceduto, alla residenza rispettivamente del pensionato o dell’avente diritto, effettua la diagnosi dell’infermità o lesione, comprensiva possibilmente anche dell’esplicitazione eziopatogenetica, nonché del momento della conoscibilità della patologia. Per coloro che risiedono all’estero la visita è effettuata, per delega della Commissione, da un collegio di due medici nominati dalla locale autorità consolare ovvero dal medico fiduciario dell’autorità stessa.

[7]Art. 199 Attribuzioni medico-legali

1. Gli accertamenti medico-legali che, in conformità alle norme del codice e del regolamento, devono o possono farsi presso le strutture sanitarie di cui all’articolo 195, possono essere compiuti anche presso le infermerie presidiarie dirette da ufficiali superiori medici.

2. Ai direttori di tali infermerie che hanno i gradi predetti sono in ogni caso estese le attribuzioni medico-legali riservate ai direttori di ospedali, sia in sede di osservazione per tutti i casi nei quali questa è attualmente prevista, sia in sede di rassegna.

[8]Art. 1497 Sanitario di fiducia

1. In caso di malattia che determina un ricovero per cura in ospedale militare, il militare, o un suo familiare, ha il diritto di chiedere al direttore dello stabilimento, se le condizioni lo consentono, il trasferimento in altro luogo di cura civile di sua scelta, assumendosene il relativo onere di spesa. In ogni caso di ricovero per cura in ospedale militare, il militare, o un suo familiare, può richiedere, sempre a proprie spese, l’intervento di un consulente di fiducia.

Carmelo Cataldi

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