Esame avvocato 2013. Soluzione atto di penale

Redazione 13/12/13
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All’esito di perquisizione domiciliare effettuata presso l’abitazione ove convivono i fratelli Tizio e Caio, la Polizia giudiziaria – presente in casa solamente Tizio – procede al sequestro di un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di grammi 600 circa, oltre a sostanza da taglio e confezioni di bustine di plastica trasparente, il tutto rinvenuto a vista su un pensile della cucina, vicino ad un bilancino elettronico funzionante. Nella stanza di Tizio viene altresì rinvenuta e sequestrata la somma in contanti di 1.200 euro  suddivisa in banconote da 10, 20, e 50 euro uro, custodite in un cassetto dell’armadio; e un’agenda con annotazioni di nomi di persone, numeri di telefono e cifre in denaro poste all’interno del cassetto del comodino. Poco dopo, quando la polizia ancora presente in casa, giunge anche Caio incensurato a cui viene sequestrata, a seguito di perquisizione personale la somma in contanti di 120 euro  che lo stesso aveva nel portafoglio. Tizio e Caio vengono tratti in arresto e nell’interrogatorio all’udienza di convalida innanzi al giudice per le Indagini. Preliminari, Tizio si assume la responsabilità esclusiva della disponibilità della sostanza stupefacente; Caio conferma che la sostanza era di proprietà esclusiva del fratello. Con ordinanza emessa all’esito della convalida viene applicata nei confronti di entrambi la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di concorso nella detenzione della sostanza stupefacente su indicata. Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, rediga l’atto più opportuno evidenziandone  le problematiche sottese alla fattispecie in esame”.  

TRIBUNALE DI ______ IN FUNZIONE DI TRIBUNALE PER LA LIBERTA’

ISTANZA DI RIESAME

Proc. pen. n. ______ R.G.N.R. n. ______ R.G. G.I.P.

Il sottoscritto Avv. _______, del foro di ______, con studio in ______, via ______, quale difensore di fiducia, giusta procura in calce al presente atto, di Caio, nato a ______, il ______, residente in ______, via ______, attualmente ristretto presso la Casa Circondariale di ______, indagato nel procedimento penale indicato in epigrafe

Premesso

–  che il giorno ______Caio, incensurato, viene tratto in arresto insieme a Tizio, perché nella casa dove i due convivono è stato rinvenuto un notevole quantitativo di sostanza stupefacente;

– che il Sig. Caio risulta attualmente indagato per il reato di concorso in detenzione di sostanza stupefacente nel procedimento penale sopra indicato solo perché convivente di suo fratello Tizio proprietario esclusivo della sostanza ritrovata;

– che il giorno_____ il G.I.P. di _____ ha emesso nei suoi confronti l’ordinanza n°____, applicativa della misura cautelare della custodia in carcere nonostante in sede di convalida Tizio si sia assunto l’esclusiva responsabilità della disponibilità della sostanza stupefacente nel proprio appartamento;

– che lo stesso trovasi attualmente sottoposto a tale misura coercitiva presso la casa circondariale di__________;

Tutto ciò premesso, propone istanza di

RIESAME

anche nel merito dell’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere n°____, emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di _______ Dott._____, in data ______depositata in cancelleria in data _____.

Avverso al suindicata ordinanza, ingiusta ed illegittima, il sottoscritto difensore propone istanza di riesame per i seguenti

MOTIVI

1.     ASSENZA DI GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA. VIOLAZIONE DELL’ART. 273 C.P.P., NON ESSENDO INTEGRATA L’IPOTESI DELITTUOSA ASCRITTA ALL’INDAGATO.

L’ordinanza in esame è ingiusta. Il G.i.p., infatti, ha erroneamente ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, richiesti dall’art. 273 c.p.p., ai fini della legittima applicazione della misura custodiale. Ebbene, questa difesa non ritiene vi siano gravi indizi a carico di Caio per il reato contestatogli.

Tali indizi, infatti, a parere del G.i.p., sarebbero costituiti soprattutto dalla convivenza di Caio con Tizio nell’appartamento sottoposto a perquisizione, da cui emergerebbe il suo coinvolgimento nella detenzione illecita.

Ebbene, Caio, invero, è solo un semplice convivente del fratello Tizio ma assolutamente estraneo ai suoi affari illeciti!

Ne consegue che, escludendo dagli indizi la sfortunata convivenza di Caio nell’appartamento, la motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza a suo carico non risulta idonea a fondare l’applicazione della misura, legittimando la valutazione della ritenuta insufficienza degli indizi medesimi.

Tanto più che, come è noto, la mera presenza sul luogo della perquisizione, o comunque la semplice convivenza abitativa per di più giustificata da un rapporto familiare, da sola non può costituire un elemento talmente rilevante da supportare una ordinanza di custodia cautelare; né può assurgere a grave indizio il fatto che Caio tenesse nel proprio portafogli la somma di euro 120,00!!!Somma sicuramente esigua e facilmente rinvenibile nei portafogli di gran parte delle persone! 

La presenza di Caio nell’appartamento di Tizio è sicuramente identificabile in una connivenza non punibile tanto più che le somme di denaro proventi di attività illecite così come l’agendina con le annotazioni in merito agli stupefacenti sono stati rinvenuti esclusivamente nella stanza da letto di Tizio e nel suo comodino!

A tal proposito gli Ermellini della III Sez. Penale in tema di detenzione di sostanze stupefacenti, con la sentenza n. 23788/2012, hanno spiegato la netta distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato di detenzione di sostanza stupefacente; tale distinzione va individuata nel fatto che, mentre la prima (connivenza non punibile) postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, nel concorso di persona punibile è richiesto, invece, un contributo partecipativo – morale o materiale – alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione dell’evento illecito.

Ed ancora, “Ai fini della configurabilità del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell’evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe stato ugualmente commesso, ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. In particolare, in materia di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto, consiste nel fatto che mentre la prima postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, privo cioè di qualsivoglia efficacia causale, il secondo richiede, invece, un contributo partecipativo positivo, morale o materiale, all’altrui condotta criminosa, assicurando quindi al concorrente, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale questi può contare” (Cassazione penale sez. IV, sentenza 13.12.2012 n° 48243).

Conformemente a quanto statuito dalla Cassazione, la condotta di Caio risulta corrispondere ad una mera convivenza nell’appartamento con Tizio e ciò sicuramente assurge ad una connivenza non punibile, in quanto l’odierno istante non ha posto in essere alcun contributo partecipativo, sia morale che materiale, alla condotta criminosa di Tizio tanto che quest’ultimo in sede di convalida si è assunto l’esclusiva responsabilità della detenzione!

2.     INSUSSISTENZA DELLE ESIGENZE CAUTELARI. VIOLAZIONE DELL’ART. 274 C.P.P., NON RICORRENDO CONCRETE ESIGENZE CAUTELARI A SOSTEGNO DELLA MISURA.

La reiterazione di reati in un breve lasso temporale nonchè gli eventuali precendenti penali possono rappresentare per il G.i.p., un sicuro sintomo dell’elevato grado di pericolosità sociale in relazione al concreto pericolo di commissione di altri delitti della stessa specie ma sicuramente non è il caso di Caio per di più incensurato!

Invero, tali elementi possono al limite supportare l’ordinanza cautelare a carico di Tizio, ma non di Caio, che è assolutamente estraneo alla detenzione illecita descritta. Si ritiene, infatti, assolutamente insussistente la pericolosità sociale del Sig. Caio, in relazione alla reiterazione del delitto contestato.

A ciò si aggiunge che, per quanto precedentemente detto, non risulta dagli atti di indagine alcun elemento dal quale emerga la pericolosità di Caio.

Va valorizzato, inoltre, il dato dell’incensuratezza dell’indagato.

Risulterebbero, dunque, del tutto insussistenti le esigenze cautelari richieste perentoriamente dall’art. 274 c.p.p., al fine di giustificare la legittimità della misura cautelare disposta nei confronti dell’indagato.

3.     INADEGUATEZZA ED ECCESSIVA GRAVITÀ DELLA MISURA CAUTELARE APPLICATA. VIOLAZIONE DELL’ART. 275 C.P.P., NON ESSENDOVI PROPORZIONE TRA LA GRAVITÀ DEL FATTO E LA MISURA APPLICATA.

In estremo subordine si fa rilevare come la misura cautelare applicata in danno del prevenuto risulti, alla luce dei fatti oggetto di indagine, eccessivamente afflittiva.

Come è noto, ai sensi dell’art. 275 c.p.p., il giudice, nel disporre le misure, deve tener conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari (di cui all’art. 274 c.p.p.) da soddisfare nel caso concreto (I comma). Inoltre, ogni misura deve essere proporzionata all’entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata (II comma). Infine, ma non per importanza, la custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata (III comma).

Ebbene, per quanto sino ad ora detto, le eventuali esigenze cautelari, qualora fossero ritenute sussistenti, potrebbero essere soddisfatte mediante l’applicazione di misure meno restrittive, stante anche la tipica natura di ‘‘extrema ratio’’ della custodia in carcere.

Infatti, le esigenze cautelari evidenziate dal G.i.p., ove esistenti, possono certamente essere assicurate da misure meno afflittive.

Tutto ciò premesso e con riserva di produrre ulteriori motivi prima dell’inizio della discussione, il sottoscritto difensore

chiede

che l’adito Tribunale, e ai sensi dell’art. 309 c.p.p., nell’esercizio degli ampi poteri di ricognizione riconosciutigli dalla legge, Voglia revocare l’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere per la totale insussistenza degli indizi di cui all’art. 273 c.p.p. e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p., nonché per violazione dell’art. 275 c.p.p., con ordine di immediata liberazione dell’indagato, o, in estremo subordine, riformarla con applicazione nei suoi confronti di una misura meno afflittiva.

Fa espressa riserva di motivi aggiunti e ulteriori deduzioni in udienza.

Ai sensi dell’art. 157 comma 8 bis, il sottoscritto difensore dichiara di non accettare la notificazione degli atti diretti al proprio assistito, successive alla prima.

Luogo e data

Con osservanza

Avv. __________

ATTO DI NOMINA

Nomino mio difensore di fiducia l’Avv. ________ del Foro di _________, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, inclusa quella di proporre impugnazioni in ogni stato e grado del procedimento, compresa la fase dell’esecuzione e della revisione.

Eleggo domicilio presso il suo Studio Professionale, sito in _______, alla Via ________.

Caio

E’ vera ed autentica

Avv. __________

 Soluzione offerta dall‘avv. Paola Sparano

Redazione

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