Parametri avvocati, la Consulta: applicare le tariffe a prestazione conclusa

Redazione 08/11/13
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Alla fine, è arrivata l’ordinanza tanto attesa della Corte costituzionale sui compensi degli avvocati: i parametri attraverso cui si determina la liquidazione dei compensi non sono da considerare retroattivi né, tanto meno, commisurati alla presentazione degli atti.

Alcuni tribunali, tra cui quello di Cremona e Torre del Greco, avevano infatti sollevato dinanzi alla Consulta la questione di legittimità inerente l’articolo del decreto 1/2012, laddove si stabilice che “le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidaizone delle spese giudiziali, sino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali…e non oltre il 120esimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione”.

A questo appunto, le Corti che hanno posto la questione all’attenzione della Corte costituzionale, muovevano un’ulteriore critica, relativa invece al decreto 140/2012, il tanto criticato provvedimento sui compensi dell’ex Guardasigilli Severino, che ancora oggi regola la materia, in attesa che Consiglio nazionale forense e ministero trovino la quadra sull’attuazione completa del capitolo compensi in riforma forense.

Dunque, la Consulta ha preso in esame – e stroncato – i ricorsi mossi dai vari tribunali, che avevano contestato la mancata retroattività dei compensi per le cause in corso di svolgimento, oltre a tutte quelle attività collaterali già compiute prima della resa in efficacia delle disposizioni del governo di Mario Monti.

Una linea bocciata in toto dalla Corte costituzionale la quale, in prima battuta, ha ristabilito il principio secondo cui i parametri dovuti ai legali siano da riscontrare nella loro attività professionale piena e non già nella presentazione di un singolo documento processuale, così come ai relativi onorari vigenti nel momento della realizzazione dell’atto.

In aggiunta, la Consulta si è pronunciata anche sulla supposta violazione dell’articolo 24 della Costituzione, affermando che una flessione generalizzata delle tariffe forensi non potrebbe che giovare per l’accesso dei cittadini alla giustizia e a giovarsi del diritto di difesa.

 

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