Decreto sblocca Riva/Ilva: 5 articoli per il salvataggio

Redazione 24/09/13
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E’ pronto il decreto per sbloccare l’attività degli impianti di Riva Acciaio e per proteggere anche le controllate e collegate dell’Ilva spa; cinque articoli nei quali sono contenute “ulteriori disposizioni urgenti a tutela di imprese d’interesse strategico nazionale”. Oggi pomeriggio si cerca di capire quando sottoporlo al Consiglio dei ministri.

Lo Sviluppo economico punta che il varo avvenga in breve tempo (il ministro Flavio Zanonato aveva previsto l’approdo al Cdm già ieri); in realtà alcune valutazioni sarebbero ancora in corso, soprattutto per certe perplessità di natura politica con ambienti del Pdl attenti a scongiurare che il provvedimento sia letto, in pratica, come un nuovo commissariamento. Il nodo dovrebbe sciogliersi tra oggi pomeriggio in maniera tale da lasciare una finestra per convocare il consiglio dei ministri nel pomeriggio.

Come annunciato, il decreto è costituito da 5 articoli. L’intervento salva-Riva Acciaio è all’articolo 4: con una norma di carattere generale, che modifica l’articolo 53 della “legge 231” sulla responsabilità amministrativa delle società, si stabilisce che, nel caso in cui il sequestro preventivo abbia come oggetto società, aziende, beni (compresi titoli) e quote azionarie e liquidità anche in deposito, l’organo di nomina giudiziale ne deve permettere l’utilizzo e la gestione agli organi societari

È lo stesso custode giudiziale che dovrà poi esercitare i necessari poteri di vigilanza. La vera novità, secondo il testo, è comunque la previsione che sia un commissario straordinario a gestire i fondi per sbloccare l’attività. Con la nomina del custode, prosegue il Dl, si intendono eseguiti e rispettati gli adempimenti previsti dal codice di procedura penale.

A questo si aggiunge una norma di natura speciale: solo nella circostanza in cui l’attività di impresa non sia concretamente e oggettivamente perseguibile, il custode deve provvedere alla liquidazione dell’oggetto del sequestro e alla destinazione dei relativi ricavi al Fondo di giustizia. L’ultimo comma dell’articolo 4 fissa la retroattività per assicurare che le modifiche vengano applicate anche ai sequestri già disposti alla data di entrata in vigore del decreto, quindi compreso il caso Riva Acciaio.

Gli altri articoli del Dl rispondono a una precisa richiesta fatta dal commissario dell’Ilva, Enrico Bondi, durante un vertice riservato che si è svolto la scorsa settimana a Palazzo Chigi. Si amplia il raggio d’azione del Dl 61/2013 sul commissariamento Ilva precisando che “il riferimento alla spa Ilva è comprensivo delle società dalla stessa controllate o collegate”. Il commissario, si legge all’articolo 2, può nominare, per le controllate o collegate, “fino a tre sub commissari”. “Il commissario e i sub commissari preposti tengono, ove necessario, una contabilità speciale riguardante i beni oggetto di sequestro”.

Si stabilisce inoltre che “il commissario e, ove nominati, i sub commissari sono immessi nella titolarità e nel possesso delle azioni, delle quote sociali, dei cespiti aziendali e della liquidità delle società e le amministrano al fine di perseguire l’esercizio dell’attività d’impresa”. L’articolo 3 prevede infine che “il commissario o il sub commissario preposto provvede alla redazione e approvazione del bilancio di esercizio, nonché, ricorrendone presupposti, del bilancio consolidato dell’impresa soggetta a commissariamento”. 

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