Mediazione obbligatoria al via oggi per i prossimi 4 anni

Redazione 20/09/13
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La mediazione è obbligatoria, dopo lo stop imposto dalla Corte Costituzionale (sentenza 272/2012), oggi riparte per i prossimi 4 anni anche se bisogna puntualizzare che non si potrà essere trascinati davanti ad un organismo lontano e il procedimento avrà una durata massima di 3 mesi, senza dimenticare che è obbligatoria la presenza di un avvocato che possa asseverare l’accordo come titolo esecutivo. In sostanza sono queste le novità principali che il decreto 69/2013 porta all’impianto del decreto legislativo 28/2010.

L’organismo di conciliazione non può essere scelto su tutto il territorio italiano; infatti è possibile rivolgersi solamente agli organismi di mediazione che abbiano sede nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.

Una volta che le parti hanno raggiunto l’accordo per dare inizio alla mediazione ci dovrà essere un incontro preliminare di programmazione e totalmente gratuito. Il mediatore in questa circostanza ha il compito di far confrontare le parti ed i loro legali per far cominciare la procedura di mediazione e se ottiene il via libera dei contendenti procede con lo svolgimento.

L’incontro preliminare di programmazione è condizione di procedibilità per le mediazioni obbligatorie e deve tenersi entro 30 giorni dal deposito dell’istanza a costi massimi molto contenuti. Quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, infatti, la legge sostiene che la condizione si ritiene avverata se il primo incontro dinnanzi al mediatore si conclude senza l’accordo. Nel caso durante il primo incontro non si pervenga ad un accordo, nessun compenso, come detto, spetta all’organismo di mediazione.

Sono escluse dall’esercizio delle mediazione obbligatoria le controversie di responsabilità civile per sinistri (veicoli e natanti) invece diventano casi di conciliazione obbligatoria le controversie in ambito di risarcimento del danno causato da responsabilità sanitaria, mentre prima era solo medico.

Il giudice può ordinare, quindi non solamente proporre, alle parti di procedere con la mediazione; infatti, anche in sede di giudizio di appello, considerata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in questo caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello.

Ricordiamo che gli avvocati iscritti all’albo diventano mediatori di diritto anche se dovranno essere adeguatamente formati in materia di mediazione e potenziare la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici finalizzati a conseguire questo obiettivo. Gli avvocati, come detto, assistono le parti per l’intera procedura di mediazione; questo è quanto prevede l’articolo 5 in materia di mediazione  obbligatoria e anche all’articolo 8, riguardante il procedimento. Al primo incontro, così come a quelli successivi, infatti, le parti devono essere seguite da un legale.

Se tutte le parti aderenti alla mediazione sono seguite da un avvocato, l’accordo sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati devono attestare e certificare la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale.

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