Spesometro; niente esonero per regioni, province e comuni

Redazione 02/09/13
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Stato, regioni, province, comuni e tutti gli organismi di diritto pubblico avranno l’obbligo di comunicare le operazioni realizzate e ricevute nell’esercizio di attività commerciali o agricole rilevanti ai fini dell’Iva. Questo è quanto ha deciso l’Agenzia delle entrate con la ridefinizione dell’adempimento in merito allo Spesometro da cui gli enti pubblici, in principio, erano esonerati. La dispensa dall’adempimento è stata confermata solamente per quanto riguarda le operazioni pertinenti la sfera istituzionale.

Dunque il provvedimento delle Entrate del 2 agosto ha definito le nuove modalità tecniche e i termini della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, istituita dall’art.21 del dl n. 78/2010, successivamente alle modifiche apportate dal dl n. 16/2012. In pratica, il provvedimento ha ritirato l’esonero che l’Agenzia aveva attribuito, nella precedente disciplina dello “spesometro” per gli anni 2010 e 2011, con il provvedimento del 21 giugno 2011. Questo provvedimento aveva infatti  previsto l’esclusione soggettiva (totale) dall’obbligo per lo stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico.

Il provvedimento dello scorso 2 agosto ha reso l’esclusione solamente parziale; infatti al punto 2.2 l’adempimento esonera i soggetti pubblici menzionati prima solo “in relazione alle operazioni effettuate e ricevute nell’ambito di attività istituzionali, diverse da quelle previste dall’art.4” del dpr n. 633/72. In realtà, l’esonero parziale fissato dalla nuova disposizione sarebbe dunque superfluo, visto che discende già dalla previsione generale della legge, confermata al punto 1.1 del provvedimento, che impone l’obbligo della comunicazione a carico dei “soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell’imposta”.

Gli enti pubblici, infatti, non sono tenuti allo “spesometro”, in relazione alle operazioni e alle attività effettuate nel ruolo di pubblica autorità, dal momento che non sono soggetti passivi dell’Iva e non effettuano, dunque, operazioni rilevanti per l’imposta. Ad ogni modo che “le attività istituzionali” citate dal provvedimento combacino con quelle degli enti in qualità di pubblica autorità, poi, è facilmente deducibile dall’affermazione dell’obbligo in relazione alle attività di cui all’art. 4 del dpr 633/72, ovvero le attività commerciali e agricole per le quali essi assumono un ruolo di soggetti passivi dell’Iva.

Per gli enti pubblici, quindi, si presentano varie questioni interpretative e operative, ai fin dell’osservanza dell’obbligo di comunicare, in qualità di contribuenti Iva; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, rese e ricevute, per le quali vige l’obbligo di emissione della fattura (oltre quelle per le quali è stata in ogni caso fatta la fattura, in sostituzione di altri documenti); le cessioni di beni e prestazioni di servizi, rese e ricevute, per le quali non vige obbligo di fattura, se di importo unitario pari o superiore a 3.600 euro.

Una delle problematiche principali concerne la decorrenza dell’obbligo; a livello generale, la nuova disciplina del provvedimento riguarda le operazioni realizzate a cominciare dall’anno 2012, nel quale era però in vigore l’esonero totale degli enti pubblici. Potrebbe quindi risultare veramente difficile, per gli enti interessati, raccogliere le informazioni dello scorso anno e trasmetterle, come prescritto, entro il 12 oppure  il 21 novembre 2013. In virtù di questo, sarebbe necessario, forse, far decorrere l’obbligo dalle operazioni del 2013.

C’è poi il nodo riguardante le operazioni promiscue, ossia gli acquisti di beni e servizi impiegati sia per obiettivi istituzionali che d’impresa. La soluzione più probabile parrebbe, a tal proposito, quella di ritenere l’acquisto, ai fini dell’obbligo in esame, completamente nell’ambito d’impresa, in maniera tale da scongiurare frazionamenti complessi anche dal punto di vista contabile.

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