Ristrutturazioni edilizie: Iva al 10% ecco quando si applica

Redazione 27/03/13
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Molti cittadini, e quindi contribuenti, si sono chiesti quando è possibile godere dell’IVA agevolata al 10% per le ristrutturazioni edilizie e quando, invece, bisogna applicare il regime ordinario al 21%. Per fugare ogni dubbio in merito ci siamo rivolti agli architetti Barbara Del Corno e Giovanna Mottura, autrici del recente volume Appartamenti divisibili della collana “Lavori in Casa – Ristrutturazioni edilizie e detrazioni fiscali” pubblicato per i tipi della Maggioli Editore.

Innanzitutto è necessario effettuare una prima distinzione tra lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da quelli di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia; infatti per interventi di manutenzione , ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato, che permette di applicare l’IVA ridotta al 10%. Nel caso di beni di valore significativo, tuttavia, l’aliquota agevolata al 10% si applica solamente fino alla concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.

Vengono considerati beni di valore significativo,  ad esempio, gli ascensori e i montacarichi, gli infissi esterni e interni, le caldaie, i video citofoni, le apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, i sanitari e la rubinetteria dei bagni, gli impianti di sicurezza. Per fare un esempio proprio pratico e reale supponiamo che nell’ambito di una manutenzione straordinaria di un bagno vengano spesi 10.000 euro di cui 4.000 per la prestazione lavorativa e 6.000 per l’acquisto di beni significativi (nel caso in esempio, rubinetterie e sanitari). Sui 6.000 euro di beni significativi, in questo caso, l’IVA agevolata al 10% si applica solo su 4.000 euro, cioè sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello dei beni significativi (10.000 – 6.000 = 4.000).

Sul valore residuo dei sanitari e delle rubinetterie (2.000 euro), dunque, si applica l’IVA nella misura ordinaria del 21%, bisogna prestare attenzione però in quanto non  tutti i materiali impiegati nei lavori di manutenzione possono usufruire del regime IVA ridotto.

Non si applica l’IVA agevolata al 10% ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori; ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente; alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio; alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In questo caso, l’impresa subappaltatrice deve fatturare con IVA al 21% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’IVA al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.

L’applicazione dell’IVA al 10%, senza alcuna data di scadenza, è prevista per tutti questi tipi di intervento di recupero edilizio, si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, ossia quei beni che, nonostante siano incorporati nella costruzione, mantengono la propria individualità (ad esempio, porte, finestre, sanitari, caldaie, infissi esterni, ecc.). L’agevolazione, quindi, spetta sia nel caso in cui l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.

Leggi il Pdf con tutte le informazioni sull’Iva al 10% nell’edilizia.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile consultare www.ediltecnico.it

Redazione

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