Numerazione delle fatture: l’Agenzia delle Entrate riconosce ampia libertà

Mirco Gazzera 11/01/13
Scarica PDF Stampa
Con riferimento alla numerazione univoca delle fatture (si veda “Novità Iva 2013: sulla numerazione delle fatture nessun chiarimento ufficiale“) l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità anche di continuare ad utilizzare la tradizionale numerazione progressiva per anno solare, senza affiancare al numero il riferimento all’anno di emissione della fattura.

La problematica: il numero progressivo univoco che identifichi la fattura (Articolo 21 comma 1 lettera b del D.p.r. 633 del 1972)

In estrema sintesi la criticità, risolta ieri dall’Agenzia delle Entrate, era sorta a causa della nuova formulazione dell’articolo 21 del D.p.r. 633/1972 introdotta dalla Legge di Stabilità 2013. La disposizione, in vigore dal 1° gennaio 2013, impone di indicare sulla fattura un numero progressivo che la identifichi in modo univoco. Il comma citato non fa più riferimento all’anno solare di emissione.

La disposizione novellata, in assenza di chiarimenti ufficiali, aveva ingenerato molta confusione fra i contribuenti. I primi commentatori e l’Associazione Nazionale dei Dottori Commercialisti avevano dubitato della possibilità di continuare a numerare progressivamente le fatture operando l’azzeramento al termine dell’anno solare.

Per tale motivo erano state proposte due modalità alternative: numerazione progressiva senza azzeramento a fine anno (“all’infinito”) o numerazione progressiva con indicazione dell’anno di emissione ed azzeramento alla fine del periodo d’imposta. Le predette modalità sono state accolte dall’Agenzia delle Entrate, la quale ha riconosciuto anche la possibilità di continuare ad utilizzare la numerazione progressiva senza riferimento all’anno di emissione.

La soluzione dell’Agenzia delle Entrate (Risoluzione 1/E del 10 gennaio 2013)

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 1/E del 10 gennaio, ha risolto finalmente l’annosa questione. Nel documento l’Agenzia ha precisato, innanzitutto, che la modifica all’articolo 21 recepisce un rilievo della Commissione Europea. Quest’ultima aveva considerato l’azzeramento della numerazione delle fatture al termine dell’anno solare, prevista dalla previgente formulazione dell’articolo 21 del D.p.r. 633/1972, un adempimento ulteriore a carico dei contribuenti che esulava dal contenuto della Direttiva comunitaria.

L’Agenzia delle Entrate ha poi riconosciuto ampia libertà ai contribuenti per quanto concerne le modalità di numerazione, interpretando in modo ampia la nozione di “identificazione univoca”. In sintesi dal 1° gennaio 2013 i contribuenti possono utilizzare una delle seguenti modalità:

numerazione progressiva con azzeramento al termine dell’anno solare: si tratta della modalità tradizionalmente adottata dai contribuenti (Es. fattura numero 1 del 2 gennaio 2013) . Molti commentatori avevano dubitato che detta impostazione fosse conforme alla nuova formulazione dell’articolo 21. L’Agenzia delle Entrate, al contrario, ne ha riconosciuto la piena legittimità affermando che anche la numerazione progressiva, se combinata con la data di emissione della fattura (altro elemento obbligatorio del documento ai sensi della lettera), consente di identificare in modo univoco la fattura;

numerazione progressiva all’infinito senza l’azzeramento all’inizio di un nuovo anno: in questo caso la numerazione delle fatture emesse nel 2013 prosegue quella del 2012. Tale modalità è tecnicamente la più difficile da gestire, specie per chi emette un numero elevato di fatture;

numerazione composta da un numero progressivo, soggetto ad azzeramento al termine dell’anno solare, e dal riferimento all’anno solare di emissione della fattura. Tale soluzione comporta una numerazione avente la forma 1/2013, 2/2013, etc. fino al termine dell’anno 2013 per poi ricominciare nell’anno successivo con la numerazione 1/2014, 2/2014, etc..

In conclusione, appare assolutamente condivisibile l’interpretazione offerta dall’Agenzia delle Entrate. Ciò nonostante, viene da chiedersi se fosse stato possibile evitare questa querelle di inizio anno, con la conseguente inutile perdita di tempo per contribuenti e consulenti, con una formulazione più comprensibile e precisa nella bozza di recepimento della Direttiva, poi trasfusa nella Legge di Stabilità 2013.

Senza dubbio sì….

Qui il testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, n.  1/E del 10 gennaio

Mirco Gazzera

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento