Legge di Stabilità 2013: si gomme termiche e catene no a calze da neve

Redazione 27/12/12
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La legge di stabilità è stato l’ultimo treno utile su cui far salire il maggior numero di provvedimenti che il Governo potesse approvare in extremis vista la fine, più o meno naturale, della legislatura; questa necessità ha fatto sì che al suo interno confluissero anche soluzioni e norme piuttosto diverse fra loro, una delle tante è la riforma del codice della strada che oltre alle patenti ha toccato anche l’obbligatorietà o meno delle gomme termiche.

In parlamento, a questo proposito, si è scatenata una vera e propria guerra, tra quanti sostengono strenuamente l’uso delle catene e quindi la possibilità di scegliere quali pneumatici montare sulla propria auto e quanti, invece, ritengano necessaria l’obbligatorietà delle gomme termiche. Questo scontro però è alimentato dall’esterno, sono infatti due grandi lobbisti come Filippo Maria Grasso (Pirelli) e Francesco Delzio (Autostrade) a muovere gli eserciti politici che si affrontano su questa questione.

Lo scontro fra Grasso e Delzio, che poi è semplicemente fra Pirelli e Autostrade, deriva da una norma inserita dal Governo nel decreto sviluppo che consentirà ai gestori delle strade extra – urbane di vietare il transito a chi non ha montato pneumatici termici “in previsione di manifestazioni atmosferiche nevose di rilevante intensità”. Non è tutto, infatti, nelle norme del codice della strada inserite nell’ultima legge di Stabilità emerge un’altra restrizione per gli automobilisti; rischia la multa, infatti, l’autista che in caso di maltempo con obbligo di catene a bordo monti le ruote del veicolo con i dispositivi tessili invece che le catene o il pneumatico termico.

Questi sistemi, in attesa di specifiche ministeriali, non sono ancora da ritenersi  equivalenti alle catene o ai pneumatici, nonostante la sezione III – ter, del Tar Lazio abbia, con l’ordinanza di sospensione n. 4432 del 7 dicembre 2012, messo in dubbio il parere negativo del ministero sull’equivalenza specificamente richiesta da un produttore  di calze da neve. L‘art. 6 del codice della strada  adesso prevede (dopo l’ultimo rimaneggiamento dovuto all’inserimento nella legge di stabilità) la possibilità da parte dell’ente proprietario della strada “di prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio”.

Il decreto del 13 marzo 2002, quello utilizzato dal ministero dei trasporti sostiene che gomme termiche e catene da neve si equivalgono, ma questa norma fa si che qualsiasi altro espediente contro gli agenti atmosferici rimanga escluso, quindi le “calze da neve” rientrano nei dispositivi non omologati. Esiste però un altro decreto, quello del 10 maggio 2011, che cambierà ancora una volta le carte in tavola; dal 1° aprile 2013, infatti, sarà abrogato il dm 13 marzo 2002 e nel frattempo possono essere usati anche in Italia dispositivi la cui validità deve essere però preventivamente valutata dal ministero dei trasporti.

In definitiva, almeno per il momento, per stare dalla parte del sicuro in caso di ghiaccio e neve in Italia è necessario avere con sé gomme invernali o catene tradizionali.

 

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