AGCM: digitalizzare sì, ma con giudizio

Redazione 20/12/11
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L’Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato ha pubblicato nel proprio bollettino del 19 dicembre due delibere con le quali detta le regole per “l’UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE NELLE COMUNICAZIONI CON L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO AI SENSI DEL CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE”.

Bene, anzi benino, considerato che tutte le amministrazioni – e non solo l’AGCM – avrebbero dovuto adeguarsi alle disposizioni dettate dal codice dell’amministrazione digitale ormai da tempo.

Il punto non è, tuttavia, questo.

Le nuove regole varate dall’Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato, in relazione, tra l’altro alle procedure per le concentrazioni tra imprese e/o quelle istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e pratiche commerciali scorrette prevedono che “L’Autorità darà seguito ai documenti ritenuti validi e fornirà risposta utilizzando di volta in volta le modalità più idonee” e, stabiliscono, a tal fine che  “in particolare, saranno ritenuti validi:
- i documenti informatici trasmessi dalle Pubbliche Amministrazioni, se ricorrono le condizioni di cui all’art. 47 del “Codice dell’amministrazione digitale” (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni);
- i documenti informatici trasmessi da soggetti privati (cittadini e imprese) ricevuti sulla casella di PEC dell’Autorità, sottoscritti con firma digitale mediante un certificato rilasciato da un certificatore accreditato (cfr. art. 65 del “Codice”) indipendentemente dalla casella di posta elettronica di provenienza.
Le altre comunicazioni trasmesse via e-mail saranno soggette a registrazione di protocollo e valutate sotto il profilo della procedibilità dall’U.O. (cfr. art. 21 del “Codice”).
Le comunicazioni via e-mail provenienti da caselle di PEC equivalgono alle comunicazioni trasmesse mediante raccomandata con avviso di ricevimento”.

A leggere il testo delle delibere sembra, dunque, di poter concludere che l’Autorità Garante è intenzionata a considerare valide – anche laddove prive di firma digitale – tutte le segnalazioni e tutti i formulari ad essa trasmessi attraverso qualsivoglia casella di posta elettronica certificata.

Si tratta, tuttavia, di una conclusione non coerente con quanto stabilito dal Codice dell’Amministrazione digitale che all’art. 65 lettera c bis) prevede – con disposizione, peraltro, di per sé discutibile – che “Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: (…)c-bis) ovvero se trasmesse dall’autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell’articolo 6, comma 1, secondo periodo.”

Solo le istanze e dichiarazioni provenienti da una casella di posta elettronica certificata avente tali caratteristiche, dunque, per il Codice dell’amministrazione digitale possono considerarsi validamente presentate alla PA in assenza di firma digitale.

Tenuto conto che, attualmente, le regole AGCM in materia, ad esempio, di comunicazione di concentrazioni societarie prevedono che “La comunicazione deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese, o da persone munite di procura speciale, in calce alla seguente dichiarazione: ‘I sottoscritti assumono la responsabilità che le informazioni fornite sono complete e veritiere e che i documenti allegati sono completi e conformi agli originali” è evidente che dovendo dare attuazione al codice dell’amministrazione digitale, l’Autorità avrebbe dovuto più puntualmente prevedere che, d’ora in avanti, considererà valide anche le comunicazioni inviate attraverso la casella di posta elettronica certificata dei “legali rappresentanti delle imprese, o di persone munite di procura speciale” ed alla sola condizione che le credenziali di tale casella siano state attribuite in conformità a quanto previsto dalla lettera c) bis dell’art. 65 del CAD.

Già è dubbia l’opportunità della scelta del legislatore di rendere equivalente la trasmissione di un documento in una busta certificata con quella di un documento firmato digitalmente in un’ipotesi eccezionale, ma la scelta dell’Autorità garante di estendere tale equiparazione a tutte le ipotesi nelle quali una comunicazione sia trasmessa a mezzo PEC è davvero eccessiva.

Redazione

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