Scontro Mediaset/Google. Vince la libertà di manifestazione del pensiero

Redazione 15/12/11
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I Giudici non possono ordinare ad un intermediario della comunicazione di impedire, per il futuro, ai propri utenti la pubblicazione online di contenuti sui quali insistano diritti d’autore di terzi e ciò a prescindere dal livello di dettaglio con il quale tali contenuti siano identificati dal titolare dei diritti.

È questa la sintesi del principio più importante stabilito dal Tribunale di Roma nei giorni scorsi in un bel provvedimento con il quale i Giudici hanno rigettato il ricorso di Mediaset che chiedeva loro di ordinare a Google, quale titolare della piattaforma di blogging Blogspot, di impedire ogni futura pubblicazione – da parte dei propri utenti – dei video relativi alla partite di calcio del campionato italiano di serie A, trasmesse dalla Pay Tv del Biscione.

Il diritto alla tutela invocato alla stregua della legge sul diritto d’autore, infatti, secondo i Giudici romani, “deve essere armonizzato ed attuato nel bilanciamento dei contrapposti interessi coinvolti – tutela della proprietà intellettuale, tutela della libera circolazione dei servizi, tutela della libertà di informazione-” e quindi “il controllo preventivo non pare condotta esigibile dall’hosting, dal momento che il giudice italiano non può porre uno specifico obbligo di sorveglianza in violazione del chiaro dettato comunitario” e “il fornitore del servizio non può essere assoggettato all’onere di procedere ad una verifica in tempo reale del materiale immesso dagli utenti – onere non esigibile in ragione della complessità tecnica di siffatto controllo e del costo-”.

Nel proprio provvedimento, peraltro, il Tribunale ha, altresì, avvertito l’esigenza di chiarire che “anche ove il controllo [n.d.r. quello sui contenuti immessi in Rete da terzi] divenisse attuabile con costi contenuti e con meccanismo automatici, configgerebbe con forme di libera manifestazione e comunicazione del pensiero” con la conseguenza che l’unico ordine di inibitoria richiedibile ad un giudice “deve avere quale oggetto contenuti esistenti e presenti sulla rete” mentre, in nessun caso, può avere per oggetto “contenuti futuri”.

La puntuale individuazione, da parte dei Giudici, di una necessaria posizione di equilibrio tra l’enforcement dei diritti di proprietà intellettuale, la libertà – o almeno il diritto – d’Impresa degli intermediari della comunicazione e, soprattutto, l’esigenza di garantire agli utenti della Rete la libertà di manifestazione del pensiero, rendono “storica” la decisione del Tribunale di Roma che si pone nel solco delle più recenti prese di posizione delle istituzioni dell’Unione Europea e, soprattutto, della Corte di Giustizia Ue.

Come si è già scritto, sembra, finalmente, che anche in Italia, si stia comprendendo che oltre al copyright c’è di più (http://www.guidoscorza.it/?p=2956).

Non c’era modo migliore per inaugurare Ius on line, il quaderno della famiglia Leggi Oggi, che – con la garanzia scientifica del Cirsfid dell’Università di Bologna e l’apporto degli studi legali E-LexHtc Law si occuperà proprio di internet, diritto e responsabilità.

Il testo integrale della decisione è disponibile qui

Redazione

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