Scaricare file pedopornografici non equivale a divulgarli

Redazione 29/11/11
Scarica PDF Stampa
Non commette automaticamente il reato di divulgazione di materiale pedopornografico chi si procura i file incriminati scaricandoli da un programma di condivisione.

Pertanto l’utilizzo di un programma di “file sharing” a contenuto pedopornografico, non basta, in assenza di altri elementi, a provare la volontà di diffondere quel tipo di  immagini. Resta intatta invece la responsabilità penale, derubricata a mera detenzione di pornografia virtuale.

Lo afferma la Corte di cassazione che, con la sentenza numero 44065 del 28 novembre 2011, riqualifica il capo d’accusa addebitato a un giovane e ribalta i verdetti dei giudici di merito, che erano stati concordi nell’affermare la responsabilità in merito al reato di cessione di materiale pornografico del ricorrente.

I giudici ermellini di Piazza Cavour hanno evidenziato che “affinché sussista il dolo del reato di cui all’articolo 603-ter del codice penale, occorre che sia provato che il soggetto abbia avuto, non solo la volontà di procurarsi materiale pedopornografico, ma anche la specifica volontà di distribuirlo, divulgarlo, diffonderlo o pubblicizzarlo, desumibile da elementi specifici e ulteriori rispetto al mero uso di un programma di file sharing”.

Per questo la terza sezione penale ha ritenuto che il fatto si inquadrasse nella fattispecie prevista dall’articolo 600 quater c.p. e ha annullato la sentenza impugnata rinviandola ad altra sezione della Corte di appello di Trieste per la determinazione della pena.

Per la suprema Corte hanno dunque sbagliato i giudici di primo e secondo grado a decretare, troppo frettolosamente, la colpevolezza del giovane imputato, una volta appurato l’utilizzo di programmi di condivisione (c.d. file sharing)che avevano per oggetto dei minorenni, facendo così scattare una sorta di responsabilità oggettiva circa la volontà di offrire e divulgare le immagini, che va invece esclusa.

Il collegio di piazza Cavour fa propria invece la tesi della difesa secondo cui la diffusione di una sola immagine dal contenuto illecito sarebbe stata da addebitarsi alla fase di semplice download. Senza ulteriori elementi a carico non può dunque essere provata la consapevolezza necessaria a configurare il reato.

Qui il testo integrale della sentenza

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento