Funzione politica e funzione amministrativa: separati in casa?

Angela Bruno 24/10/11
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Il TAR Sardegna, con ordinanza del 12 ottobre 2011, n. 968 – nel ricordare che la separazione della funzione politica da quella amministrativa costituisce principio fondamentale dell’ordinamento giuridico – ha ritenuto rilevante, ai fini della decisione, la sollevata questione di legittimità costituzionale dell’articolo 48, comma 3, della legge della regione Sardegna 12 giugno 2006, n. 9, nella parte in cui attribuisce alla Giunta regionale la competenza ad esprimere il giudizio di valutazione di impatto ambientale.

Ciò ha fatto il Giudice amministrativo, affermando che “alla luce delle specifiche previsioni legislative statali succedutesi nel tempo (D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29; D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80; legge 15 maggio 1997 n. 127; legge 16 giugno 1998 n. 191; D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150), che hanno riconosciuto e confermato il principio della separazione della funzione politica da quella amministrativa, riservando quest’ultima funzione alla competenza dei dirigenti, debba ritenersi che il predetto principio di separazione della funzione politica da quella amministrativa costituisca, allo stato, principio fondamentale dell’ordinamento giuridico (in forza, tra l’altro, della previsione contenuta nell’articolo 1, comma terzo, del D.Lgs. n. 165/2001), da un lato, espressione diretta dei principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione sanciti dall’articolo 97 della Costituzione, nonché, d’altro lato, condizione essenziale e necessaria affinché siano, effettivamente ed in concreto, assicurati i predetti principi, come stabilito dal citato articolo della Costituzione”.

Siamo alle solite.

Torna di moda la vecchia questione della contrapposizione tra politica e amministrazione. Qualcosa non va? Il principio di separazione genera scontro?

Credo che il modello si adatti male alle realtà che, come quella italiana, non sopportano le grandi distanze.

Nel nostro ordinamento vige il principio per il quale la burocrazia è sottoposta non solo alla legge, ma anche all’indirizzo della politica. A questo punto balza fuori armato il rapporto tra politica e amministrazione.

Se Weber si poneva il problema del controllo del potere politico su una burocrazia autonomista, oggi ci si pone il problema, inverso, di liberare la burocrazia dall’invadenza politica.

Si ritiene, da più parti, che la burocrazia si sia oltremodo indebolita per aver ceduto potere in cambio di sicurezza occupazionale e progressione di carriera.

E’ vero, ma è anche vero che l’invadenza della politica è stata tenuta a bada da una burocrazia che è riuscita a monopolizzare un ambito decisionale, condizionando, anche attraverso il potere di “non facere”, l’attività politica.

Bisognerebbe fare chiarezza tra i due ruoli, non solo distinguendo la gestione dalla politica, ma dando vita ad un nuovo rapporto che elimini l’incomunicabilità dei separati in casa.

In altre parole, la politica e la gestione non debbono rimanere separate, ma distinte.

La distinzione, a differenza della separazione, consente una stretta interrelazione, dato che alla politica bisogna riconoscere il ruolo di interprete dei bisogni della collettività, da tradurre in indirizzi che i dirigenti, in stretta collaborazione con gli eletti, dovranno attuare in libertà. Si tratta, però, di libertà vigilata.

Angela Bruno

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