Il fascino della divisa e le molestie sessuali

Redazione 20/05/11
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Al fascino della divisa, si sa, è difficile resistere.

Basta qualche grado, un paio di stellette, ed ecco subito apparire una schiera di donne pronte a  lanciare sguardi ammalianti, desiderosi ed estasiati verso il fortunato uomo in divisa di turno.

Fin qui, tutto (quasi) normale.

Ma quando ad indossare la divisa sia una donna, magari una giovane recluta, e a subirne il fascino sia un uomo, magari  il sergente superiore della giovane recluta, potrebbe nascere qualche problema.

Il problema poi può trasformarsi in reato se il sergente dell’Esercito comincia a fare delle avances alla giovane recluta, tenta inutilmente di baciarla, la cinge con le braccia immobilizzandola e, traendola verso di sé, la bacia sul collo.

E reato è stato, ma non per il codice penale militare.

La Cassazione infatti, con la sentenza numero 19748 del 19 maggio 2011, ha annullato la condanna nei confronti del sergente in questione, condannato dalle autorità militari per il reato di cui all’art. 195 C.P.M.P. (violenza contro un inferiore).

Secondo la Suprema Corte, al quale il militare aveva fatto ricorso, nel caso di specie trova applicazione l’art. 199 C.P.M.P. che, disciplinando le cause estranee al servizio o alla disciplina militare, stabilisce che il reato militare della violenza contro un inferiore non si applica quando “ è commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare”.

Seguendo quindi un orientamento giurisprudenziale recente, la Cassazione ha precisato che “la clausola di esclusione del reato opera in tutti i casi in cui difetti una correlazione tra la situazione in cui si trovi ad agire l’autore del fatto ed il servizio militare” considerando così come “cause estranee al servizio” tutte quelle situazioni nelle quali non assuma rilevanza l’attività militare svolta dal soggetto attivo del reato o che, comunque, siano collegate ad essa in modo del tutto occasionale.

E la presunta  molestia sessuale in questione, per la Corte, sarebbe del tutto estranea al grado ricoperto, alle funzioni ed al servizio svolti da entrambi i soggetti coinvolti nella vicenda.

Naturalmente l’insussistenza del reato militare non comporta alcuna conseguenza in ordine alla procedibilità per il reato di violenza sessuale davanti all’Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Anzi, è la Cassazione stessa che inquadra la vicenda nella fattispecie prevista dall’art. 609 septies, comma quarto, n. 3 del Codice Penale, che disciplina la procedibilità d’ufficio per il reato di violenza sessuale quando “il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle proprie funzioni”, e che detta anche pene più severe rispetto alla violenza contro inferiore prevista dal Codice penale militare.

Donne soldato, dunque non disperate: se è vero che i panni sporchi si lavano in casa, è altrettanto vero che spesso ci sono macchie tanto resistenti da eliminare che richiedono necessariamente il ricorso ad una tintoria professionale.

Redazione

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