Secondo la sentenza, anzi, “è proprio la caratteristica suddetta di intenso livello di comunicazione in tempo reale che rende del tutto superflua la compresenza fisica nello stesso luogo per coltivare e consentire un reale rapporto parentale e ciò vale tanto per i nonni verso i nipoti quanto -il che è assai comune oggi, senza peraltro, significativamente, porre in dubbio o in una posizione di deminutio la risarcibilità- per i genitori verso figli che lavorano o studiano in altra città o addirittura all’estero”. “Occorre, pertanto, prescindere -prosegue la Cassazione- da presunzioni generali juris et de jure– che ontologicamente potrebbe imporre, d’altronde, solo il legislatore entro i principi costituzionali e comunitari di tutela dei diritti dell’uomo, essendo diversa la modalità operativa dell’interprete, il quale non potrà che utilizzare quale parametro il concreto configurarsi delle relazioni effettive e parentali in ragione di peculiari condizioni soggettive e situazioni di fatto singolarmente valutabili, escludendo ogni carattere risolutivo della convivenza, che costituisce comunque un significativo elemento di valutazione in assenza del quale tuttavia, può comunque dimostrarsi la sussistenza di un concreto pregiudizio derivante dalla perdita del congiunto”.
A conclusione della pronuncia la Corte stabilisce che “del resto, la condivisibile esigenza di certezza del diritto vivente nel senso di stornare pretese risarcitorie strumentali (o in ogni modo dirette ad abusare del sistema assicurativo della responsabilità civile laddove vige la sua obbligatorietà) da parte di soggetti di fatto distanti dalla rete affettiva familiare è già adeguatamente garantita da una corretta gestione della causa in sede di merito per pervenire all’accertamento del diritto risarcitorio, cioè dall’adempimento completo dell’onere probatorio da parte del soggetto che chiede risarcimento e non sussistendo alcuna praesumptio a suo favore – che deve essere dal giudice attentamente verificato”.
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