Manca però all’appello il decreto sulle modalità di esecuzione, che ha ricevuto l’ok in questi giorni dal Consiglio di Stato, con qualche osservazione.
Tra queste, in primis, l’uniformità delle fasce di reperibilità dei dipendenti durante i giorni di malattia. Per il settore pubblico, ricordiamo, gli orari in cui i dipendenti in malattia devono essere reperibili al proprio domicilio sono dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, per il pubblico sono dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.
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Uniformità degli orari di reperibilità
I giudici di Palazzo Spada hanno segnalato che nell’articolo 3 del nuovo decreto si mantiene questa differenziazione di orari e invitano quindi il ministero a modificarlo con un’armonizzazione di entrambi i settori, anche se il Ministero aveva già giustificato questa scelta per evitare una riduzione della reperibilità per i lavoratori pubblici e quindi una minore efficacia del provvedimento.
Garanzia della privacy nelle nuove comunicazioni di malattia
Un altro tema sollevato dal Consiglio di Stato riguarda la tutela della privacy nelle comunicazioni tra il lavoratore, il datore di lavoro e l’Inps che d’ora in poi dovranno avvenire su canali tematici appositi. I giudici suggeriscono di interpellare il Garante della privacy per attivare correttamente le nuove modalità per le comunicazioni.
La rettifica del certificato di malattia in caso di rientro anticipato
Un altro punto sollevato riguarda l’obbligo di rettifica del certificato di malattia nel caso in cui il lavoratore rientri prima sul posto di lavoro. Per i giudici è prima di tutto un problema di forma, nel senso che “rettifica” non è il termine esatto visto che non si tratta di un errore, ma di un cambiamento e inoltre la rettifica della malattia dovrebbe poter essere richiesta anche ad una altro medico, per evitare di complicare e rallentare l’iter procedurale.
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