Il 20 agosto 2025 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale numero 192 due decreti del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco triennio 2022-2024.
I due accordi, distinti tra personale direttivo – dirigente e personale non direttivo – non dirigente, ritoccano non solo gli stipendi ma altresì una serie di indennità mensili e orarie, oltre a prestare particolare attenzione al tema della genitorialità e del lavoro a distanza.
In concreto, gli effetti economici dei rinnovi contrattuali interessano, come dettagliato in una recente news diffusa da NoiPA, le mensilità di settembre e ottobre.
Analizziamo la novità in dettaglio.
Indice
- Aumenti CCNL Vigili del Fuoco: la news di NoiPA
- Aumenti Vigili del Fuoco: arretrati a settembre
- Vigili del Fuoco: CCNL 2022-2024
- Importo aumenti Vigili del Fuoco
- CCNL Vigili del Fuoco: nuovi importi delle indennità
- CCNL Vigili del Fuoco: aumentano le indennità orarie
- CCNL Vigili del Fuoco 2022-2024: le novità normative
Aumenti CCNL Vigili del Fuoco: la news di NoiPA
Sul portale “noipa.mef.gov.it” sezione “news – IL MONDO NOIPA” è stata pubblicata lo scorso 18 settembre la notizia riguardante il riconoscimento degli arretrati e degli adeguamenti retributivi previsti dal rinnovo del CCNL Vigili del Fuoco 2022-2024.
Per quanto riguarda questi ultimi, si legge nella news, NoiPA “applicherà sui cedolini gli adeguamenti retributivi previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 2022-2024 del corpo dei Vigili del Fuoco” dal mese di ottobre.
L’adeguamento degli stipendi “sarà visibile nell’emissione ordinaria di ottobre, quindi nel cedolino mensile”.
Aumenti Vigili del Fuoco: arretrati a settembre
Per quanto riguarda invece il pagamento degli arretrati NoiPA ne rende noto il pagamento “nel mese di settembre tramite emissione speciale, con esigibilità entro la fine del mese”.
Vigili del Fuoco: CCNL 2022-2024
In Gazzetta Ufficiale numero 192 del 20 agosto 2025 hanno trovato pubblicazione i decreti del Presidente della Repubblica, entrambi datati 23 giugno 2025, rispettivamente numero 124 e 125 di recepimento dell’accordo sindacale per il personale:
- Direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – scaricalo qui;
- Non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – scaricalo qui;
per il triennio 2022-2024.
Importo aumenti Vigili del Fuoco
Stando al comunicato stampa diffuso sul portale “governo.it” a margine del Consiglio dei ministri numero 131 del 12 giugno 2025 che ha approvato l’ipotesi di accordo sindacale, nonché il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica, gli incrementi stipendiali conseguenti al rinnovo del CCNL si attestano a:
- 186,00 euro lordi mensili per un importo medio annuo lordo a dipendente pari a 78,67 euro per il 2022, 115,97 euro per il 2023, 2.311,56 euro per il 2024, 2.399,42 euro per il 2025 e 2.413,54 euro per il 2026 e annualità successive, con riguardo al personale non direttivo e non dirigente;
- 254,00 euro lordi mensili per il personale direttivo e a circa 477 euro mensili per i dirigenti, per i quali si è tenuto conto di un tasso di rivalutazione pari allo 0,2% per il 2022, 0,3% per il 2023, 5,9% per il 2024, 6,1% per il 2025 e 6,1% a decorrere dal 2026.
CCNL Vigili del Fuoco: nuovi importi delle indennità
Per effetto del rinnovo contrattuale il personale non direttivo e non dirigente conosce un incremento dell’indennità di rischio di coloro che espletano funzioni operative, specialistiche e dei ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento, a decorrere dal 1° gennaio 2024, del 6,5%, con un aumento pro capite mensile (a regime) di 45,29 euro.
Previsto altresì l’incremento dell’indennità mensile per il personale dei ruoli tecnico-professionali e di rappresentanza, a decorrere dal 1° gennaio 2024, del 6,5% cui consegue un aumento pro capite mensile (a regime) di 25,94 euro.
Per il personale direttivo e dirigente si segnala invece:
- La rideterminazione dell’indennità di trasferta;
- L’incremento del Fondo di produttività;
- L’aumento del Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti di livello non generale e del Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti di livello generale;
- L’aumento dell’indennità mensile per il personale direttivo dei ruoli tecnico-professionali e di rappresentanza, a decorrere dal 1° gennaio 2024, del 6,5% per un aumento medio pro capite mensile (a regime) di euro 31,19;
- L’incremento della quota fissa della retribuzione di rischio e di posizione del personale dirigente, a decorrere dal 1° gennaio 2024, del 5,80% e, a decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025, del 6,5% cui consegue un aumento medio pro capite mensile di 129,97 euro;
- L’incremento dell’indennità di rischio del personale direttivo che espleta funzioni operative, specialistiche e dei ruoli speciali antincendio (ABI) a esaurimento, a decorrere dal 1° gennaio 2024, del 6,5% con un aumento medio pro capite mensile a regime di 60,68 euro.
CCNL Vigili del Fuoco: aumentano le indennità orarie
Per il personale non direttivo e non dirigente, sempre stando al comunicato stampa diffuso su “governo.it”, grazie al rinnovo contrattuale è previsto un incremento delle indennità orarie per turni notturni e turni svolti nei giorni di:
- Capodanno;
- Pasqua;
- Festa del Lavoro;
- Ferragosto;
- Natale;
- Santa Barbara.
CCNL Vigili del Fuoco 2022-2024: le novità normative
Sotto il profilo normativo il rinnovo contrattuale si concentra sulle misure a tutela della genitorialità, grazie alla previsione della possibilità, per il personale, di richiedere l’esonero dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore, sino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio (per le situazioni monoparentali) e dal servizio notturno per il dipendente che assiste i figli affetti da patologie gravi che richiedano terapie salvavita.
Da ultimo si contempla l’attribuzione del buono pasto al personale direttivo appartenente ai ruoli tecnico-professionali, che non ricopre posizioni organizzative e non inserito, anche con funzioni di supporto, nel dispositivo di soccorso, nelle giornate in cui detto personale svolge la prestazione lavorativa in modalità agile.
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