Tredicesima CCNL commercio 2023: calcolo e pagamento. La guida

Paolo Ballanti 05/12/23
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E’ in arrivo la Tredicesima CCNL commercio del 2023. Prima di addentrarci nel calcolo, tempi e modalità di pagamento per questa tipologia di contratto collettivo, ribadiamo che il contratto di lavoro subordinato è un esempio di rapporto a prestazioni corrispettive. Il datore di lavoro si obbliga infatti a corrispondere la retribuzione a fronte della prestazione lavorativa manuale e/o intellettuale garantita dal dipendente.

Il compenso spettante a quest’ultimo, oltre ad essere formato dalle dodici mensilità ordinarie si arricchisce di una o più mensilità aggiuntive, a seconda di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.

Di norma, i Ccnl riconoscono la tredicesima mensilità (o gratifica natalizia), da corrispondere una volta all’anno, in occasione delle festività natalizie.

Un esempio è il contratto collettivo Commercio e terziario Confcommercio il quale si preoccupa di disciplinare, all’articolo 220, l’importo e la scadenza di pagamento della tredicesima.

Analizziamo la questione in dettaglio.

Indice

Tredicesima CCNL commercio 2023: importo

La tredicesima, come prescritto dal Ccnl Commercio al citato articolo 220, è pari ad una mensilità della retribuzione di fatto. Quest’ultima è formata da:

  • paga base;
  • indennità di contingenza;
  • terzi elementi nazionali o provinciali ove esistenti;
  • eventuali scatti di anzianità;
  • altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva;
  • altri elementi retributivi aventi carattere continuativo, eccezion fatta per rimborsi spese, compensi per lavoro straordinario, gratificazioni straordinarie o una tantum, nonché “ogni elemento espressamente escluso dalle Parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall’imponibile contributivo a norma di legge” (articolo 208 Ccnl).

Dal computo della retribuzione di fatto devono essere comunque esclusi gli assegni familiari.

Tredicesima: cosa fare in caso di prestazione lavorativa ridotta

Il diritto del lavoratore all’erogazione della tredicesima pari ad una mensilità della retribuzione di fatto opera nei casi in cui il soggetto interessato è in forza in azienda per l’intero periodo di maturazione della mensilità aggiuntiva, di norma coincidente con l’arco temporale 1° gennaio-31 dicembre.

Di conseguenza, l’ammontare spettante dev’essere proporzionalmente ridotto a fronte di:

  • assunzioni / cessazioni avvenute in corso d’anno;
  • assenze che non concorrono alla maturazione della tredicesima, verificatesi nel periodo di maturazione.

Per approfondire tutti gli aspetti dei contratti di lavoro dipendente nel privato, consigliamo il libro “Il Lavoro Subordinato”.
Consigliamo anche il libro “Paghe e contributi 2023”, come guida utile per l’elaborazione e la comprensione della busta paga 2023. Sono approfonditi tutti i passaggi necessari per l’elaborazione del cedolino e dei vari adempimenti connessi.

Rientrano in quest’ultima ipotesi, ad esempio, le assenze a titolo di:

  • aspettativa non retribuita;
  • permessi per malattia del bambino;
  • sciopero;
  • permessi non retribuiti;
  • assenza non retribuita;
  • assenza ingiustificata.

In queste situazioni il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato.

Consideriamo il caso di un dipendente assunto il 1° maggio 2023. La tredicesima dev’essere quindi riconosciuta in base alla seguente formula:

(Tredicesima “piena” / 12) * mesi utili alla maturazione della tredicesima.

Ipotizzando un importo a titolo di tredicesima di 1.850,00 euro. L’importo lordo spettante al lavoratore sarà pertanto pari a:

(1.850,00 / 12) * 8 = 1.233,33 euro

Tredicesima CCNL commercio 2023: assenze utili al conteggio

A differenza di quanto appena descritto, esistono una serie di assenze equiparate, ai fini della maturazione della tredicesima, ai periodi lavorati. Si citano ad esempio:

  • congedi di maternità e paternità;
  • malattia;
  • infortunio sul lavoro;
  • ferie;
  • festività;
  • permessi retribuiti.

Tempi di pagamento Tredicesima CCNL commercio 2023

Il Ccnl Commercio e terziario Confcommercio prevede all’articolo 220 l’erogazione della tredicesima “in coincidenza con la vigilia di Natale” (24 dicembre) di ogni anno.

La data in questione dev’essere interpretata come una scadenza. Di conseguenza, nulla impedisce alle aziende di liquidare la tredicesima prima del 24 dicembre.

Data pagamento Tredicesima 2023E’ rispettata la scadenza del Ccnl
Venerdì 15 dicembre 2023
Giovedì 21 dicembre 2023
Mercoledì 27 dicembre 2023no

Al fine di rispettare la scadenza del 24 dicembre, le aziende devono considerare il fatto che la data in questione è una domenica (il 23 è un sabato), mentre il 25 ed il 26 sono giorni festivi.

Di conseguenza, considerati i giorni di apertura delle banche e le tempistiche di invio dei bonifici, la tredicesima 2023 dev’essere obbligatoriamente accreditata nei conti correnti dei lavoratori entro e non oltre venerdì 22 dicembre.

Come viene pagata la Tredicesima CCNL commercio

La tredicesima mensilità dev’essere riconosciuta a mezzo elaborazione, da parte del datore di lavoro, del cedolino paga, quest’ultimo da consegnare obbligatoriamente al lavoratore all’atto dell’erogazione delle somme.

Tredicesima CCNL commercio 2023: tassazione

Le somme riconosciute a titolo di tredicesima mensilità, al pari degli altri elementi retributivi riconosciuti dal datore di lavoro, sono a tutti gli effetti soggette a:

  • Trattenute in busta paga a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali a carico del lavoratore;
  • Trattenute in busta paga a titolo di Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef);

Tanto i contributi quanto la tassazione Irpef recuperati in busta paga dal datore di lavoro sono versati da quest’ultimo all’Inps e all’Erario con modello F24, insieme ai contributi a carico dello stesso datore di lavoro calcolati sulle somme in parola.

Da ultimo, è importante precisare che somme riconosciute a titolo di tredicesima concorrono a formare il reddito complessivo ai fini fiscali del contribuente.

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