TFR, i coefficienti di rivalutazione di novembre 2025. Le tabelle

Paolo Ballanti 29/12/25
Scarica PDF Stampa

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è protetto dalla morsa dell’inflazione grazie ad un meccanismo di rivalutazione basato un tasso fisso annuo dell’1,5 percento cui si somma un elemento variabile legato all’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato periodicamente dall’ISTAT.

Alla luce della consueta pubblicazione mensile da parte dell’Istituto Nazionale di Statistica, riguardante l’indice di novembre 2025, analizziamo in dettaglio di quanto deve essere rivalutato il TFR maturato dai dipendenti al 31 dicembre 2024.

Resta aggiornato sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi.

Indice

Com’è costruito l’indice di rivalutazione di novembre 2025?

La rivalutazione si calcola applicando un tasso costituito dal valore fisso dell’1,5 percento annuo (0,125 percento mensile) cui si aggiunge il 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

A novembre, pertanto, il tasso fisso di rivalutazione corrisponde a 0,125% (tasso fisso mensile) * 11 mesi = 1,375%.
Il tasso variabile, al contrario, si calcola grazie alla differenza tra l’indice ISTAT di novembre (121,30) e quello di dicembre 2024 (120,20).

Dal momento che la differenza corrisponde a 121,3 – 120,2 = 1,1 la variazione, in percentuale, è pari a 0,915141% così ottenuta:

(1,1 / 120,2) * 100 = 0,915141%.

Come ultimo passaggio si somma il 75% della variazione percentuale (0,915141 * 75%) al tasso fisso di 1,375% ottenendo così l’indice di rivalutazione di novembre pari a:

0,686356 + 1,375 = 2,061356%.

Simulazione del TFR con l’indice di novembre 2025

Ipotizziamo che il TFR maturato al 31 dicembre 2024 dal dipendente Mario dimessosi il 30 novembre 2025 sia pari ad euro 2.975,00.

A questo punto si applica il coefficiente di rivalutazione di novembre (2,061356%) al TFR al 31 dicembre 2024:

2.975,00 * 2,061356% = 61,33 euro a titolo di rivalutazione TFR.

Sulla rivalutazione così ottenuta si applica un’aliquota sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 17%.

Dal momento che l’imposta è a carico del contribuente (il lavoratore) l’azienda (in qualità di sostituto d’imposta) provvede a:

  • trattenere l’aliquota del 17% sulla rivalutazione TFR;
  • versare quanto trattenuto all’Erario con modello F24.

Nell’esempio in parola l’imposta corrisponde a:

61,33 euro (rivalutazione TFR) * 17% = 10,43 euro.

In definitiva, l’importo spettante a Mario si riduce a 61,33 (rivalutazione lorda) – 10,43 euro (imposta su rivalutazione) = 50,90 euro.
Se al TFR accantonato al 31 dicembre 2024 si aggiunge la quota maturata nell’annualità 2025 (non soggetta a rivalutazione) di euro 1.500,00 l’importo lordo spettante al dipendente cessato è di:

2.975,00 (TFR al 31 dicembre 2024) + 1.500,00 (TFR maturato dal 1° gennaio 2025 al 30 novembre 2025) + 50,90 (rivalutazione TFR) = 4.525,90 euro.

Indici di rivalutazione 2025: la tabella dettagliata

Ecco di seguito indicati in tabella gli indici di rivalutazione da applicare nell’annualità corrente al TFR maturato al 31 dicembre 2024:

Mesi annualità 2025TFR maturato fino al periodo compresoCoefficiente totale di rivalutazione da applicare al TFR maturato al 31 dicembre 2024 (in %)
Tra (giorno – mese)E (giorno – mese)
Gennaio15-0114-020,561772
Febbraio15-0214-030,811564
Marzo15-0314-041,123752
Aprile15-0414-051,186356
Maggio15-0514-061,248960
Giugno15-0614-071,436356
Luglio15-0714-081,873336
Agosto15-0814-091,998336
Settembre15-0914-102,060940
Ottobre15-1014-111,998752
Novembre15-1114-122,061356

Quale indice di rivalutazione considerare?

Il datore di lavoro / professionista chiamato a calcolare la rivalutazione del TFR nelle ipotesi di cessazioni intervenute in corso d’anno applica il coefficiente facendo riferimento all’aumento verificatosi tra il mese di cessazione del rapporto e il dicembre dell’anno precedente.

Dal momento che, ai fini del TFR, le frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni si computano come mese intero, se un dipendente interrompe il rapporto prima del 15 del mese, si applica l’indice del mese precedente.

Ad esempio, come descritto in tabella, il lavoratore che interrompe il contratto (a prescindere dalla causa, sia essa dimissioni o licenziamento) il 14 novembre 2025 vede applicarsi il coefficiente di ottobre pari a 1,998752% e non quello di novembre corrispondente a 2,061356%.

Perché il TFR è liquidato il mese successivo quello di cessazione del contratto?

Per la liquidazione del TFR è indispensabile, come ampiamente indicato, l’indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Il dato in questione, essendo reso pubblico dall’Istituto Nazionale di Statistica solo dopo la metà del mese successivo quello cui si riferisce, non rende possibile procedere al pagamento del TFR con la busta paga di competenza dell’ultimo mese in forza in azienda.

In situazioni simili, nell’ottica di liquidare il TFR effettivamente spettante al dipendente, è necessario procedere al pagamento con il cedolino di competenza del mese successivo l’ultimo in forza.

Fanno eccezione alla regola appena descritta le ipotesi di interruzione del contratto in data antecedente al 15 del mese, posto che trova applicazione l’indice ISTAT relativo al mese precedente.

Ecco un esempio di liquidazione del TFR con cessazione del contratto in data successiva al 15 del mese:

Data di cessazione del contratto15 novembre 2025
Indice di rivalutazione da applicare al TFR maturato al 31 dicembre 20242,061356% (indice di novembre 2025
Data di elaborazione del cedolino di competenza del mese di novembre 202510 dicembre 2025
Pubblicazione dell’indice ISTAT di novembre 202517 dicembre 2025
Liquidazione del TFR maturato sino al 15 novembre 2025 con l’indice di rivalutazione dello stesso meseCedolino di competenza del mese di dicembre 2025, liquidato in data 7 gennaio 2026

Per altri aggiornamenti simili iscriviti gratis alla Newsletter LeggiOggi. Compila il form qui sotto:

Iscriviti alla newsletter

Si è verificato un errore durante la tua richiesta.

Scegli quale newsletter vuoi ricevere

Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa.

Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi.

Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy.

Iscriviti

Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social



Foto copertina: istock/Maks_Lab

Paolo Ballanti

Dopo la laurea in Consulente del Lavoro, conseguita all’Università di Bologna nel 2012, dal 2014 si occupa di consulenza giuslavoristica ed elaborazione buste paga presso un’associazione di categoria in Ravenna. Negli anni successivi alla laurea ha frequentato tre master: El…Continua a leggere

Seguici sui social

Iscriviti ai nostri canali

E ricevi in anteprima gli aggiornamenti sui Concorsi pubblici