Lo stabilisce la Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 13550/2016, depositata il primo luglio, che accoglie il ricorso di una coppia di contribuenti che si era inizialmente vista negare il bonus dalla Commissione Tributaria Regionale.
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La normativa sulle agevolazioni per la prima casa prevede che il contribuente perda il bonus in caso di vendita dell’immobile acquistato con i benefici prima del decorso di 5 anni dall’acquisto (“alienazione infraquinquennale”). Tale revoca delle agevolazioni viene però evitata se il contribuente acquista un secondo immobile da adibire a propria abitazione principale entro un anno dalla vendita del primo.
Va specificato che il concetto di “acquisto” di un secondo immobile comprende in questo caso anche la costruzione, su un’area di proprietà del contribuente, di una nuova abitazione da adibire a principale. Non importa dunque se il soggetto che vuole usufruire dei contributi utilizza il ricavo della vendita della prima abitazione per l’effettivo acquisto di un secondo immobile o per la costruzione di una nuova abitazione: ciò che conta è che il “riacquisto” in questione abbia ad oggetto una nuova abitazione da costituirsi come prima casa.
La Cassazione, con la sentenza n. 13550/2016, stabilisce che tale regola vale anche nei casi in cui il terreno edificabile sia stato acquistato prima della vendita del primo immobile acquistato con agevolazioni. Accogliendo il ricorso di due coniugi che avevano impugnato la decisione della Commissione Tributaria Regionale di Venezia, la Suprema Corte ha infatti chiarito che “l’esonero dalla causa di decadenza deve restare ferma anche nell’ipotesi in cui il contribuente fosse già in precedenza proprietario del terreno”. Ciò che è necessario, prosegue la sentenza, è che “su tale terreno venga realizzato, entro un anno dalla vendita del precedente immobile, un fabbricato utilizzabile come abitazione principale”.
Inoltre, la Corte cita le sentenze n. 13291/2011 e 24253/2015 della Quinta Sezione Civile, che similmente si erano espresse a favore di contribuenti che avevano fatto costruire una nuova abitazione come prima casa.
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Corte di Cassazione: quale interpretazione?
Gli Ermellini hanno così optato per un’interpretazione estensiva del DPR 131/1986 (il Testo Unico dell’imposta di registro). Il contribuente che decide di usufruire dei contributi fiscali su una nuova abitazione può avviare la costruzione del nuovo immobile anche su un terreno che sia già di sua proprietà. Entro un anno dalla vendita della prima casa acquistata con agevolazioni, inoltre, il secondo immobile non deve essere completamente ultimato ma semplicemente giungere allo stato, precedente, di “venuta ad esistenza”.
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