Tar Campania: Responsabilità della P.A.

Rosalba Vitale 03/06/15
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Con sentenza n. 981-13/05/2015 il Tar Campania- Sezione staccata di Salerno, ha accolto il ricorso presentato da una Società contro il Comune relativo all’ accertamento della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. nell’ambito della procedura di evidenza pubblica diretta alla cessione in proprietà, in favore della ricorrente, dei lotti compresi nell’area del Piano di Insediamento Produttivo in località Mezzaniello-ponte Filo, chiedendo, altresì la condanna del Comune al risarcimento dei danni sofferti a titolo di danno emergente e lucro cessante.

Nel tempo, si sono succeduti diversi gli orientamenti giurisprudenziali sulla responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione.

Secondo un orientamento, la P. A. che nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto adottasse la ” buona fede” anche se poi le trattative non si fossero concluse positivamente, costituiva motivo affinchè il giudice non liquidasse il danno per rottura immotivata delle trattative a favore dell’ altro contraente( Cass., sentenza n. 4382 del 20 marzo 2012).

Di contro, una responsabilità si configurava tutte le volte che l’ esecuzione dell’ atto illegittimo fosse avvenuta in violazione delle regole dell’ azione amministrativa desumibili sia dai principi costituzionali in punto di imparzialità e buon andamento, sia dalle norme di legge ordinaria in punto di celerità, efficienza, efficacia e trasparenza, sia dai principi generali nell’ambito del rispetto dei dover sanciti dall’art. 2043 cod.civ

Tanto premesso, recentemente il Tribunale Amministrativo ha sancito la responsabilità della P.A. che nel corso della formazione del contratto abbia violato i doveri di lealtà e correttezza sanciti dall’ art. 1337 c.c.

Una parificazione nell’ ambito della responsabilità precontrattuale della P.A. al comune cittadino, diversamente da quanto accadeva in passato in cui il primo aveva ampia discrezionalità se continuare o meno la trattativa.

Rosalba Vitale

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